Fondo Nuove Competenze – seconda edizione
Il Fondo Nuove Competenze (di seguito, “FNC”) è uno strumento di politica attiva del lavoro istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid 19, successivamente inserito tra gli interventi che, insieme al programma GOL e al sistema duale, completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del PNRR.
Dotazione finanziaria: euro 1.000.000.000,00
Destinatari
Tutti i datori di lavoro del settore privato previa stipula di accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro (articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario sia dedicata alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione.
Caratteristiche dell’agevolazione
Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 27/03/2023 e devono prevedere i progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento, il numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare allo sviluppo delle competenze, il periodo entro cui realizzare le attività formative e i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle competenze a seguito della transizione digitale ed ecologica.
Limite orario minimo: 40 ore per lavoratore.
Limite orario massimo: 200 ore per lavoratore.
Gli accordi collettivi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni o di servizi in risposta a mutate esigenze produttive; le attività formative possono anche avere la finalità di promuovere processi di mobilità e ricollocazione.
Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 150 giorni dall’approvazione della domanda (nel caso di cofinanziamento da parte di Fondi interprofessionali, è possibile che tale limite venga innalzato a 180 giorni).
Soggetti erogatori
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, i soggetti privati ovvero altri soggetti che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, svolgono attività di formazione.
Il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà essere soggetto erogatore della formazione.
La domanda di contributo può essere oggetto di cofinanziamento di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali del Fondo Sociale Europeo, dei Fondi Paritetici Interprofessionali (attraverso avvisi dedicati o utilizzando il conto formazione aziendale) nonché, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.
Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca ai Fondi Paritetici Interprofessionali la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti sopra richiamati con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del D.Lgs. 13/2013 anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.
ANPAL determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Il contributo richiedibile è pari al 60% della retribuzione e al 100% della contributzione.
L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, con due modalità a scelta dell’azienda: 1) erogazione del 40% all’approvazione del progetto (previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi) e rimanente a saldo; 2) unica tranche a saldo.
Tipologia di istruttoria
A sportello.
Termini di presentazione
Termini di presentazione delle domande: dal 13 dicembre al 27 marzo 2023.
La domanda può essere per singola azienda o cumulativa.
A ogni domanda di contributo deve essere allegato un progetto che dia evidenza degli obiettivi di apprendimento, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento e della durata del percorso di apprendimento, delle modalità di valorizzazione delle competenze possedute dal lavoratore, delle modalità di personalizzazione dei percorsi, delle modalità di trasparenza e attestazione delle competenze acquisite.
Riferimento di legge: D.L. 34/2020 art. 88 comma 1 e ss.mm.ii.