Gli obblighi formativi in materia di Sicurezza sul lavoro: in attesa del Nuovo Accordo

Data pubblicazione: 26/09/2023

Nel contesto della salute e sicurezza sul lavoro, le imprese sono tenute a rispettare importanti obblighi formativi per tutti i soggetti coinvolti. Il legislatore ha, in più occasioni, richiesto la revisione degli attuali accordi attuativi per trasformare questa legge in una misura concreta di prevenzione dei rischi legati alle attività svolte. Al momento, le aziende sono in attesa delle prossime indicazioni che emergeranno da un futuro accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Quali regole devono seguire le aziende in questa fase di transizione e quali novità sono in arrivo?

La formazione rappresenta un processo attraverso il quale vengono trasmesse nozioni, conoscenze e procedure operative, consentendo ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per svolgere il proprio lavoro in modo corretto. La formazione aiuta a comprendere le conseguenze di comportamenti inadeguati, le responsabilità delle diverse figure di sicurezza e promuove efficaci modalità di comunicazione all’interno dell’organizzazione lavorativa.

È innegabile che la formazione costituisca una delle principali misure preventive a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La conoscenza e la consapevolezza sono fondamentali per garantire un elevato standard di benessere psico-fisico dei lavoratori. Questo processo formativo deve essere continuo nel corso della vita lavorativa, contribuendo non solo alla crescita professionale, ma anche a una crescita più ampia e completa.

Pertanto, è essenziale che sia chi deve fornire la formazione al proprio personale sia i destinatari stessi considerino questo adempimento non solo come un obbligo formale, ma come un’opportunità concreta di crescita per l’intera azienda.

Gli Attuali Obblighi Formativi delle Aziende

In ogni azienda, il datore di lavoro è responsabile della formazione di tutti i membri interni dell’organizzazione. Questo processo di formazione è essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e adeguatamente preparato.

Prima di assegnare ai lavoratori le loro mansioni specifiche, è fondamentale fornire una formazione di base sulla consapevolezza dei rischi, che richiede 4 ore di addestramento. Inoltre, è necessario fornire una formazione specifica, la cui durata varia (4, 8 o 12 ore), in base non solo al settore dell’azienda (identificato dal codice AT.ECO) ma anche ai rischi associati alle mansioni effettive dei singoli dipendenti. Ad esempio, gli operai di un’impresa edile riceveranno una formazione specifica per rischi elevati, mentre un impiegato della stessa impresa che non lavora nei cantieri potrebbe ricevere una formazione correlata ai rischi bassi associati alle attività d’ufficio.

Tutti i lavoratori devono anche partecipare a corsi di aggiornamento periodici di 6 ore almeno una volta ogni cinque anni. Si consiglia di pianificare questi incontri formativi nel corso del quinquennio anziché attendere l’ultimo momento.

Il dirigente responsabile della sicurezza deve completare una formazione iniziale di 16 ore e seguire corsi di aggiornamento quinquennali di 6 ore. In passato, i preposti avevano bisogno di una formazione aggiuntiva rispetto ai lavoratori, con 8 ore di formazione iniziale e corsi di aggiornamento quinquennali di 6 ore, ma questa normativa è stata modificata nel 2021.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono seguire un corso formativo iniziale di almeno 32 ore, a meno che i contratti collettivi di lavoro non prevedano durate diverse. Devono anche partecipare a corsi di aggiornamento annuali di 4 o 8 ore, a seconda che l’azienda abbia tra 15 e 50 lavoratori o più di 50.

La formazione di lavoratori, dirigenti e preposti richiede una verifica dell’apprendimento alla fine del percorso formativo per garantire che le nozioni siano state apprese in modo efficace.

Per quanto riguarda i lavoratori addetti alle attività di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio e primo soccorso, essi sono divisi in addetti al primo soccorso e addetti antincendio, con normative specifiche dettate dai decreti ministeriali, differenti dagli Accordi della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Gli addetti al primo soccorso devono completare un corso iniziale di 12 o 16 ore, a seconda dell’attività e del numero di lavoratori. Successivamente, è richiesto un aggiornamento triennale di 4 o 6 ore.

Per gli addetti al servizio antincendio, come definiti dalla recente normativa che ha modificato le regole sulla loro formazione, è richiesta una preparazione sia teorica che pratica, che include l’uso di estintori portatili. Le aziende con rischi bassi (definiti come livello 1) richiedono un corso iniziale di 4 ore e aggiornamenti di 2 ore. Per le aziende con rischi medi (livello 2), è necessaria una formazione iniziale di 8 ore e aggiornamenti di 5 ore. Infine, le aziende con rischi elevati (livello 3) richiedono una formazione iniziale di 16 ore, che include un esame tecnico presso i Vigili del Fuoco, e aggiornamenti di 8 ore.

Tutte queste figure devono sottoporsi ad aggiornamenti quinquennali.

Le Modifiche Attese nella Normativa sulla Formazione

Nel corso del 2021, la principale modifica normativa è stata l’introduzione dell’obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro, non limitandolo più solo a coloro che ricoprono la posizione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P). Questa modifica avrà un impatto significativo sulla formazione aziendale, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. Tuttavia, al momento, l’applicazione pratica di questa normativa è ancora in sospeso, in quanto mancano le indicazioni dettagliate sulle modalità operative, che saranno stabilite con un nuovo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Un’altra importante modifica riguarda la frequenza dell’aggiornamento dei preposti, che passerà da quinquennale a biennale. Questa modifica è stata prevista nel Decreto Legislativo n. 81/08 ed è già attuabile, in quanto non richiede ulteriori specifiche. Tuttavia, è possibile che il prossimo accordo della Conferenza introduca un numero diverso di ore rispetto alle attuali 6 ore per gli aggiornamenti biennali.

In generale, l’atteso accordo della Conferenza avrà l’obiettivo di consolidare e rivisitare gli attuali accordi in materia di formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e di tutte le figure coinvolte con obblighi e responsabilità legate alla salute e alla sicurezza all’interno delle organizzazioni lavorative.

Inoltre, il futuro accordo dovrà definire nuovi metodi di verifica dell’apprendimento, compresa l’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa e, quindi, successivamente alla conclusione del corso.

Infine, con le recenti modifiche del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) e della relativa legge di conversione (L. n. 85/2023), è stato stabilito che il prossimo accordo dovrà individuare modalità operative per il monitoraggio e il controllo delle attività formative. Questo controllo sarà effettuato sia dai fornitori di formazione che dai destinatari, inclusi le aziende stesse, al fine di prevenire comportamenti che eludano la normativa attraverso la rilascio di attestati non corrispondenti alla formazione effettivamente svolta.

Fonte: IPSOA