Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: aggiornamenti

Data pubblicazione: 20/12/2023

In tema di formazione sulla sicurezza, alla data odierna non ha ancora visto la luce l’accordo tra lo Stato e le Regioni che doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022 a norma dell’art. 13 del DL n. 146/2021 (che ha modificato l’art. 37 del Dlgs 81/2008).

Il ritardo nell’adozione dell’accordo ha suscitato diverse letture (nonostante le chiare indicazioni dell’Ispettorato del lavoro nella circolare 1/2022 successivamente richiamata), in particolare con riferimento all’aggiornamento dei preposti. Per chiarire la attuale situazione si svolgono le seguenti considerazioni.

Il nuovo art. 37 prevede, a questo proposito, che “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.

Restano, quindi, pienamente operativi gli accordi esistenti, per cui la formazione di tutte le figure attualmente contemplate negli accordi resta disciplinata da quegli accordi.

Per lavoratori, dirigenti e preposti, quindi, la formazione è ancor oggi regolata da quegli accordi, per tutti gli aspetti (durata, modalità, tempistica, aggiornamento). Per il datore di lavoro, invece, non è ancora attivo alcun obbligo, non essendo tale figura originariamente destinataria di obbligo formativo.

I nuovi obblighi decorreranno a seguito della adozione del nuovo accordo Stato-Regioni, tenendo presente l’eventuale periodo transitorio.

Valutando le modifiche apportate dal Dl 146/2021 all’art. 37 del Dlgs 81/2008, quindi, emerge in particolare che:

  • i commi da 1 a 7 riguardano i lavoratori. Il comma 5 è destinato specificamente all’addestramento, che non forma oggetto degli accordi Stato-Regioni (il comma 2, seconda parte, fa infatti riferimento alla formazione richiamata dal comma 1, che non contempla l’addestramento). Per cui l’intera disposizione del comma 5 è entrata immediatamente in vigore alla data indicata nel Dl 146/2021.
  • Il comma 2, prima parte, prevede l’adozione degli accordi Stato Regioni: a questa disposizione è stata data attuazione con i vigenti accordi, che quindi regolano (in assenza del nuovo accordo) tutta la materia della formazione.
  • La seconda parte del comma 2, invece, dispone la revisione degli accordi entro il 30 giugno 2022, e introduce delle novità nei contenuti dell’Accordo che dovrà essere concluso tra Stato e Regioni

– introduce il datore di lavoro, tra i soggetti destinatari dell’obbligo formativo;

– prevede le verifiche finali e la valutazione dell’efficacia durante il lavoro

– richiama l’esigenza di monitoraggio dell’applicazione degli accordi stessi

  • il comma 3 chiarisce, con riferimento alla formazione specifica, che – ferme restando le disposizioni in vigore (quindi anche gli accordi esistenti) – sarà disciplinata nel nuovo accordo
  • i commi 7 e 7bis riguardano la formazione di datori di lavoro, dirigenti e preposti, che dovrà seguire le indicazioni dell’accordo previsto al comma 2, secondo periodo, ossia quello che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022. Quindi, mentre le figure già destinatarie dell’obbligo (dirigenti e preposti) seguono le regole vigenti, in attesa del nuovo accordo, lo stesso non è ancora operativo per i datori di lavoro. stranamente, il comma 7bis riferisce la possibilità di effettuare la formazione presso gli organismi paritetici o le scuole edili o presso le associazioni sindacali alla “formazione di cui al comma 7”, che non contempla quella dei lavoratori (la cui formazione avviene invece “in collaborazione” con goi organismi paritetici, a norma del comma 12).
  • Il comma 7ter riguarda specificamente i preposti, e prevede che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti “ai sensi del comma 7”, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Va evidenziato che la formazione “ai sensi del comma 7” è quella che sarà definita “secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, quindi quella che scaturirà dal nuovo accordo tra lo Stato e le Regioni: si tratta, quindi, di una disposizione che non trova ancora applicazione.

Le modifiche introdotte a fine 2021, fatta eccezione per l’addestramento, sono tutte condizionate all’adozione dei nuovi accordi.

In particolare, quindi, la formazione dei preposti resta tutta regolata (contenuti, durata, modalità, aggiornamento, etc.) agli accordi esistenti (non trovando ancora applicazione nemmeno la previsione del comma 7ter).

Questa ricostruzione sul piano giuridico è pienamente in linea con quella offerta, immediatamente dopo l’approvazione della legge di conversione del DL 146/2021, dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, infatti, l’organo di vigilanza ha espresso analoghe considerazioni, che si possono così sintetizzare:

  • per il datore di lavoro, “l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico…pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”
  • per dirigenti e preposti, considerato che “la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico”, l’assenza del nuovo accordo “non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”
  • per il preposto, la circolare precisa che “i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza. Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole”
  • sul piano sanzionatorio, quindi, per datori di lavoro, dirigenti e preposti

– “gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.”

– “i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994”.

Diversamente, per l’addestramento, già previsto dalla normativa precedente le modifiche del 2021, si tratta di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.

Su questo regime giuridico e su questo assetto sanzionatorio non incidono, evidentemente, le scadenze temporali relative agli attuali obblighi di aggiornamento.

L’aggiornamento dei preposti è – secondo l’accordo Stato – Regioni del 2011, quinquennale, ha durata minima di 6 ore e ha ad oggetto i compiti specifici del preposto in materia di sicurezza sul lavoro. la eventuale revisione di questi aspetti è demandata al nuovo accordo, per cui attualmente queste regole restano vigenti, come puntualizzato anche dall’Ispettorato del lavoro (“I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza”).

Ne consegue che, fino alla adozione del nuovo accordo (e salvo l’eventuale periodo transitorio), continuano ad osservarsi le regole previgenti, ivi compreso l’aggiornamento quinquennale.

Resta, così, destituita di fondamento l’ipotesi che il Dl 146/2021 abbia introdotto, pro futuro, un obbligo di aggiornamento biennale decorrente (non già, dall’emanazione del nuovo accordo ma) dall’entrata in vigore della legge di conversione (il che ha indotto qualche commentatore a individuare nella data del 21 dicembre 2023 l’entrata in vigore del nuovo obbligo di aggiornamento biennale con relative sanzioni).

Innanzitutto, perché semmai la data avrebbe dovuto essere quella del decreto-legge (e non della sua legge di conversione), ossia il 22 ottobre 2021 (e quindi l’ipotetica scadenza doveva essere il 22 ottobre 2023, ampiamente decorsa).

Ma, soprattutto, perché la legge pacificamente fa riferimento come parametro al nuovo accordo (e non alla propria entrata in vigore), come confermato dalla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro sopra richiamata.”

Regione Lombardia, a seguito di recenti contatti informali, ha confermato la medesima lettura in relazione alla periodicità dell’aggiornamento dei preposti, che continua ad essere quinquennale fino all’adozione del nuovo accordo.

Fonte: Confindustria Brescia