Crediti d’imposta 2021: la “road map” dei bonus

Data pubblicazione: 24/02/2021

Bonus investimenti.

I crediti d’imposta per gli investimenti si differenziano a seconda delle caratteristiche del bene e dell’anno di acquisizione.

La nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2021 (commi da 1051 a 1063) è valida per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per i beni materiali 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), il credito d’imposta – fruibile solo dalle imprese – è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e del 10% del costo, per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni e del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Per i beni immateriali 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla legge di Bilancio 2018), invece, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), il credito d’imposta (riconosciuto alle imprese) è pari al 20% del costo, calcolato su un importo massimo di 1 milione di euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali “ordinari” non 4.0, il credito d’imposta – fruibile da imprese ed esercenti arti e professioni – è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura 10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18, legge 81/2017);
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura del 6% del costo, sempre su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali.

Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo. Gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative possono contare fino alla fine del 2022 sul credito d’imposta previsto dai commi 198 e seguenti della legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019), prorogato e rafforzato dalla legge di Bilancio 2021 (comma 1064, lett. a-h).

Dal 1° gennaio 2021, il bonus spetta:

  • per le attività di ricerca e sviluppo: nella misura del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro. Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, la misura del credito di imposta è elevata al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese (maggiorazioni previste dall’art. 244 del decreto Rilancio);
  • per le attività di innovazione tecnologica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: nella misura del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di design e ideazione estetica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro. Tra le spese ammissibili, con una modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021, sono state ammesse quelle relative ai software.

Bonus formazione 4.0. Per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, le imprese possono fruire del credito d’imposta per la formazione 4.0 di cui all’art. 1, commi da 210 a 217, della legge di Bilancio 2020.

La legge di Bilancio 2021 (comma 1064, lettere i) ed l)) non solo ne ha prorogato la validità fino al 2022, ma ha anche ampliato i costi agevolabili, ricomprendendo:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Turismo.

Il settore del turismo, uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi dovuta al Covid-19, beneficia di due specifici crediti d’imposta.

Bonus riqualificazione. La prima misura è il bonus riqualificazione di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014, ripristinato per il biennio 2020 e 2021, con qualche modifica, dal decreto Agosto (art. 79).

L’opportunità riguarda:

  • le strutture ricettive turistico alberghiere;
  • gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
  • le strutture ricettive all’aria aperta;
  • le strutture che svolgono attività agrituristica.

Il bonus è riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Si attende la pubblicazione del decreto attuativo con tutte le indicazioni.

A disposizione 380 milioni di euro: 180 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è l’autorizzazione di spesa prevista dal decreto Agosto e 20 milioni di euro per il solo anno 2021 è lo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio 2021 (comma 604).

Bonus locazioni. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator possono poi fruire – fino al 30 aprile 2021 – del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per gli affitti d’azienda di cui all’art. 28 del decreto Rilancio. Il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente e per le strutture turistico-ricettive, ma è vincolato al requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi.

A seguito della modifica apportata dalla legge di conversione del decreto Natale (l. n. 6/2021, art. 2-bis), ai fini della verifica della spettanza del bonus locazioni per i mesi di mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021, le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator devono verificare di aver subito una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31 gennaio 2020.

Il credito d’imposta è pari al 60% del canone pagato. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo utilizzato nell’esercizio di attività d’impresa, il credito d’imposta spetta invece nella misura del 30% dell’importo del canone. Per le strutture turistico-ricettive, il bonus per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, nel caso in cui relativamente alla stessa struttura vengano stipulati 2 distinti contratti, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti.

Bonus patrimonializzazione. Un ulteriore credito d’imposta premia il rafforzamento patrimoniale. Ne possono fruire le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, con sede legale ed amministrativa in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti:

  • ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore 5.000.000 euro e fino a 50.000.000 euro;
  • abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%.

L’agevolazione, istituita dall’art. 26, comma 8, del decreto Rilancio, è riconosciuta a fronte di aumenti di capitale ed è finalizzata ad aiutare le società che abbiano subito una riduzione del patrimonio netto per le perdite causate dalla crisi economica conseguenza della pandemia di Covid-19.

La legge di Bilancio 2021 (comma 263) è intervenuta sulla disciplina, prorogando e modificando alcune condizioni per accedere al bonus. Secondo la norma istitutiva, per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti entro il 31 dicembre 2020, il credito d’imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

Con legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è stato esteso ai versamenti di capitale effettuati fino al 30 giugno 2021 e potenziato. In particolare, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, il credito di imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, da assumere al lordo delle perdite stesse;
  • fino a concorrenza del 50% dell’aumento di capitale sociale effettuato.

È prevista la decadenza dall’agevolazione, con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima 1° gennaio 2024, per gli aumenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, e in caso di distribuzione di riserve prima 1° gennaio 2025, per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30 dicembre 2021.

Bonus pubblicità. Per gli investimenti pubblicitari, imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi possono contare anche nel 2021 (e nel 2022) sul bonus pubblicità.

La legge di Bilancio 2021 (comma 608) ha confermato la disciplina speciale introdotta dal decreto Cura Italia (articolo 98), come modificata dal decreto Rilancio (art. 186), che prevede un credito d’imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line. A differenza della disciplina in vigore nel 2020, per gli anni 2021 e 2022 il bonus non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e/o radiofoniche.

Anche nel 2021 (e 2022), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta non è necessario aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione né la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente). Ciò comporta che nel 2021 possono beneficiare all’agevolazione anche:

  • i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
  • i soggetti che nel 2020 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
  • i soggetti che iniziano la loro attività nel 2021.

Bonus investimenti Mezzogiorno. Per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture collocate nelle regioni del Sud Italia, grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio 2021 (commi 171-172), le imprese hanno ancora a disposizione il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1 commi 98 e seguenti, della legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015). Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

L’intensità massima dell’aiuto è pari:

  • al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna;
  • al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo e Molise.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Bonus quotazione PMI. Le PMI che intendono quotarsi in Borsa possono beneficiare anche nel 2021 dello specifico credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (commi da 89 a 92) e prorogato dalla legge di Bilancio 2021 (comma 230). Il bonus è concesso – fino ad un importo massimo di 500.000 euro – nella misura del 50% delle spese di consulenza sostenute per ottenere la quotazione e, in particolare, per l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, la redazione del piano industriale, la collocazione presso gli investitori delle azioni, la due diligence finanziaria, nonché le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche inerenti alla procedura di quotazione.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le PMI devono inoltrare, in via telematica, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, formulata secondo lo schema allegato al D.M. 23 aprile 2018, di approvazione delle disposizioni attuative.

Operazioni di riorganizzazione aziendale. Per le operazioni di riorganizzazione aziendale deliberate nel corso del 2021 è poi possibile beneficiare dell’incentivo fiscale previsto dalla legge di Bilancio 2021 (commi da 233 a 242). In particolare, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario della scissione e al conferitario è consentita la trasformazione in credito d’imposta di una quota delle DTA (attività per imposte anticipate) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello dell’operazione.

L’ammontare massimo utilizzabile come credito d’imposta è pari al 2% delle attività dei soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione. Il beneficio può essere utilizzato in compensazione col modello F24 senza limiti di importo oppure essere ceduto a terzi o anche chiesto a rimborso. Le società oggetto delle operazioni agevolabili devono essere operative da almeno 2 anni ed indipendenti, ovvero non legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% né controllate anche indirettamente. Inoltre, l’agevolazione non può essere fruita da società per le quali sia accertato lo stato di dissesto o di insolvenza.

(Fonte: Ipsoa)