D.Lgs 257/1992 art.9 comm 1 e 3
Le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o svolgono attività di smaltimento o di bonifica, devono inviare la relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente entro il 28 febbraio dell'anno corrente.
L’obbligo è per le sole imprese che svolgono direttamente con le loro maestranze e attrezzature attivita’ di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto.
La comunicazione va fatta alle Regioni e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa.
Tale relazione deve contenere le informazioni prescritte dall’art. 9, comma 1, lett. a), b) c) e d) della Legge 27.3.93 n. 257 in argomento e deve essere redatta secondo il fac-simile di cui alla Circolare Ministeriale 17.02.93 n. 124976.
Le informazioni da inserire nella relazione sono:
Le sanzioni per la mancata comunicazione partono da 2.582,28 euro a 5.164,57 euro.
A questo link potete scaricare la Circolare Ministeriale 17.02.93 n. 124976.
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