Con la decisione della Commissione europea del 28 gennaio scorso è stato modificato il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19. Nella stessa sede, è stata decisa la proroga del quadro al 31 dicembre 2021 ed è stato aumentato l’importo concedibile alle imprese con perdite di fatturato per oltre il 30 per cento.
Inizialmente adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus, il Temporary Framework è nato con lo scopo di sopperire alle carenze di liquidità delle imprese e consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.
Gli Stati membri, fino al 31 dicembre 2022, possono convertire garanzie, prestiti e anticipazioni rimborsabili concessi nell’ambito del quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come ad esempio sovvenzioni dirette. In Italia, le richieste di finanziamenti garantiti sono attualmente oltre 1,68 milioni per un totale di fondi erogati di oltre 134 miliardi di euro.
Questi numeri comprendono più di un milione di domande presentate da soggetti che hanno richiesto i finanziamenti fino a 30mila euro, utilizzando alla fine solo 21 milioni di euro di risorse.
Grazie alla modifica del quadro temporaneo, sono stati aumentati i massimali di aiuto. La singola impresa potrà contare su aiuti in deroga fino a 1,8 milioni di euro, importo che scende a 225mila euro per le aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e a 270mila euro per le aziende attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Gli importi assommano il raddoppio dei massimali del quadro temporaneo precedente a quanto previsto per gli aiuti de-minimis. L’importo de minimis consiste in 200mila euro per la maggior parte delle aziende, scende a 30mila per aziende operanti nel settore della pesca e acquacoltura e a 25mila per le aziende del settore agricolo.
Le imprese devono conteggiare in maniera autonoma quanto hanno già ottenuto, con lo scopo di evitare lo sforamento dei massimali che comporterebbe sanzioni. Il calcolo non è così semplice, dato che il “registro nazionale degli aiuti” non è aggiornato in tempo reale. Inoltre, gli aiuti concessi devono essere conteggiati considerando anche il concetto di “impresa unica”, ossia le imprese appartenenti a uno stesso gruppo devono sommare tutti gli aiuti che sono stati concessi a livello di gruppo.
Gli aiuti da considerare sono i più disparati; e mentre i contributi a fondo perduto e la quota Irap non versata sono importi facilmente calcolabili, per altri non è facile monitorare l’aiuto utilizzato. Le garanzie gratuite concesse dal Fondo centrale di garanzia riducono i plafond degli aiuti prescelti in sede di istanza. Se l’importo utilizzato è rintracciabile dalle comunicazioni di ammissione che il gestore invia alle imprese, queste non hanno però notizia diretta di quanto l’aiuto incida sul plafond in caso di riassicurazione e controgaranzia dei consorzi di garanzia presso il fondo centrale.
Per le aziende con perdite di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi delle aziende che non sono coperti dai loro ricavi. L’importo previsto in precedenza era pari a 3 milioni di euro, ma adesso può salire fino a 10 milioni di euro per azienda.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)