Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro: chiarimenti

Data pubblicazione: 21/05/2020

Con la riapertura dal 18 maggio 2020, chi esercita attività economiche, produttive e sociali deve rispettare le normative anti Coronavirus Covid-19 contenute nel D.L 16 maggio 2020 n. 33, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2020 e relativi allegati, nei protocolli nazionali anti contagio di ogni settore e nelle ordinanze regionali. Prevale l’ordinanza regionale, ma per il datore di lavoro si applicano le norme nazionali sulla salute e sicurezza su lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) e il protocollo anti contagio nei luoghi di lavoro del 24 aprile 2020. In caso di violazione che non assicuriadeguati livelli di protezionescatta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Prevista la sanzione amministrativa da 400,00 a 3.000,00 euro e la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. Chi irroga la sanzione è il Prefetto per le norme nazionali o l’autorità regionale o locale che ha emesso l’ordinanza.

Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 sono forniti chiarimenti in merito alla tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro.

 

Nella circolare, viene chiarito che la responsabilità del datore di lavoro nel contagio medesimo,  è ipotizzabile  in caso di violazione della legge o di obblighi, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono riassumere nella non  definizione del protocollo sulla sicurezza secondo quanto stabilito dal accordo del 14 marzo tra Governo, sindacati e imprese e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2020 e relativi allegati.

L’articolo 2 del  D.L 16 maggio 2020 n. 33 prevede, in caso di mancata applicazione delle misure per prevenire la diffusione del contagio Covid-19, l’applicazione di sanzioni amministrative fino ad euro 3.000,00.

La circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ad integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ribadisce che l’Inail, ai sensi dell’art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l’infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara  la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio.

L’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa – con la conseguente astensione dal lavoro.

Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

Con la circolare vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l’Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono altresì chiarite le condizioni per l’eventuale l’avvio dell’azione di regresso, precisando a tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.