Bonus sanificazione: a quanto ammonta il credito d’imposta e come utilizzarlo

Data pubblicazione: 16/09/2020

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto all’art. 125 un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione; l’Agenzia delle Entrate ha definito, con provvedimento dell’11 settembre 2020, la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione: la misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto.

Con provvedimento del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro dal decreto Rilancio.

In particolare, è stato previsto che:

  • i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020;
  • per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
  • ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Per questa ragione, visto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è pari a 1.278.578.142 euro, la percentuale è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6423 per cento.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

I beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24. Con la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6917 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta.

In alternativa, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire con decorrenza dal 14 settembre.

(Fonte: IPSOA)