Bonus fiscali Covid: come contabilizzarli?

Data pubblicazione: 09/03/2021

L’emergenza Covid ha imposto l’adozione di interventi a sostegno dell’economia e delle imprese; le misure a trazione tributaria attuate nel corso del 2020 e, in parte, per effetto di trascinamento, nel 2021, hanno comportato l’erogazione di numerosi crediti fiscali (dal bonus locazioni al bonus per interventi urgenti per sanificazione e adeguamento dei locali destinati all’esercizio di impresa, fino ai contributi a fondo perduto). In generale, le procedure per la richiesta e l’erogazione di questi bonus si sono pressoché già concluse (anche se in taluni casi la legge di Bilancio 2021 ne ha previsto l’estensione a nuove categorie economiche). Ora è il momento di chiarire le relative regole di contabilizzazione e di esposizione a bilancio, con i connessi riflessi fiscali.

Bonus locazioni. Il decreto Ristori ha introdotto, originariamente, la misura, quale finalizzata a offrire un sostegno alle categorie colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali per fronteggiare l’epidemia, contenuta, in prima stesura, nell’art. 8, D.L. n. 137/2020. La norma è stata poi oggetto di successive integrazioni ed aggiornamenti, di cui in ultimo con la legge di Bilancio 2021.

Essa concede, in termini generali, a soggetti caratterizzati da determinati requisiti soggettivi e oggettivi, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione (anche d’azienda o ramo d’azienda), di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta così maturato (la cui compensazione, in generale, non è soggetta a limitazioni) assume, secondo dottrina prevalente, la natura di contributo in conto esercizio.
La norma, in termini generali, prevede che il relativo credito d’imposta sia utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero
  • in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Si ritiene che il credito d’imposta così maturato non concorra alla formazione della base imponibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell’IRAP.
Pertanto, il conseguente componente positivo del Conto economico, da classificarsi fra i contributi in conto esercizio alla relativa voce A5, sarà oggetto di variazione in diminuzione nell’apposito quadro dichiarazione dei redditi (ad esempio quadro RF).

Bonus sanificazione. Il bonus sanificazione genera crediti d’imposta, in funzione delle spese sostenute, la cui diversa natura deve essere trattata in modo articolato.
Si tratta di spese sostenute per:

  • a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività;
  • b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale;
  • c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti;
  • e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Anche in questo caso il relativo credito d’imposta (che è compensabile senza le ordinarie limitazioni) assume la natura di contributo in conto esercizio e, quindi, potrà essere contabilizzato analogamente al caso che precede.

Unica particolarità risiede nel fatto che, allorquando la relativa spesa interessi dispositivi o attrezzature che abbiano la natura di beni strumentali, è opportuno che l’imputazione al conto economico segua un criterio conforme alla relativa fecondità economica ripetuta e, ovviamente, alla durata del periodo di ammortamento contabile (non rilevante fiscalmente) del cespite di riferimento (ad esempio mediante la tecnica contabile dei risconti). Il credito d’imposta così generatosi non concorrerà alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP; il relativo componente positivo del Conto economico sarà accolto tra i contributi alla voce A5 del Conto economico, e parimenti, dovrà essere operata una variazione in diminuzione secondo le modalità sopra riportate.

Contributo a fondo perduto. Avendo diversa natura, il contributo a fondo perduto subirà un diverso trattamento contabile e fiscale; questo, infatti, è stato erogato direttamente dallo Stato, con accredito sul conto corrente bancario alle imprese che ne hanno formulato istanza.

Da un punto di vista contabile avremo:

  • una prima rilevazione al sorgere del credito (alla formulazione dell’istanza e relativa accettazione da parte del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate);
  • una seconda rilevazione a evidenza finanziaria (a seguito della relativa erogazione).

Seguendo la regola generale, e data la relativa natura, anche questo credito d’imposta non concorrerà alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP; il componente positivo del Conto economico generatosi, sarà accolto tra i contributi alla voce A5 del Conto economico, e parimenti, dovrà essere operata una variazione in diminuzione secondo le modalità sopra riportate.

(Fonte: Ipsoa)

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