Il provvedimento è entrato in vigore il 21 maggio 2021 e con riferimento agli aspetti ambientali, si segnalano delle novità in materiale di tassa rifiuti ed etichettatura ambientale degli imballaggi.
1) Modifica apportata all’art.30, comma 5 in materia di TARI, Circa la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, rispetto alla precedente versione è stato precisato che tale scelta dovrà essere comunicata ogni anno entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno corrente, la scelta dovrà essere comunicata entro il prossimo 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
Si ricorda, inoltre, che la scelta varrà per i successivi cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro esplicita richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio
2) Introduzione del comma 1-ter all’art.39 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, è stata previstala sospensione integrale, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Inoltre, è previsto che i prodotti privi dei requisiti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
(Fonte: Confindustria Bresscia)