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Verifica e messa in sicurezza di macchine e attrezzature industriali

La verifica della conformità ai requisiti di sicurezza e salute delle attrezzature di lavoro in azienda è uno degli obblighi non derogabili del datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008.

Il D. Lgs. 81 del 2008 decreta infatti che il datore di lavoro debba:

  • mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto;
  • attestare la conformità delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative ai requisiti di generali di sicurezza espressi nell’allegato V del D. Lgs. 81 del 2008;
  • adottare adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro, tra le quali le disposizioni illustrate nell’allegato VI del D. Lgs. 81 del 2008;
  • prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza in relazione alle prescrizioni dell’art. 18 del D. Lgs. 81 del 2008;
  • adottare i provvedimenti opportuni perché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso ed affinché i lavoratori incaricati dell’uso ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza.

Agli effetti delle disposizioni del testo unico sicurezza, le macchine o impianti necessari all’attuazione di un processo produttivo e destinati ad essere usati durante il lavoro, vengono annoverate nella definizione di attrezzature di lavoro.

Macchine in servizio non marcate CE: soggette alla verifica dei requisiti di sicurezza e salute

La messa in sicurezza di macchine industriali messe a disposizione dal datore di lavoro risponde a alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, riportare la marcatura CE ed essere corredate di manuale d’uso e manutenzione.

Le macchine in servizio antecedenti alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto devono, invece, soddisfare i requisiti di sicurezza e salute prescritti dall’allegato V ed essere conformi alle disposizioni di utilizzo ai sensi dell’allegato VI del D. Lgs. 81 del 2008.

Al fine di offrire esempi tangibili, sono annoverate a questo gruppo le macchine, apparecchi, utensili o impianti messi in servizio antecedentemente al 21 settembre 1996, data di recepimento in Italia della prima codifica della direttiva macchine.

Qualora le macchine o impianti in servizio fossero sprovvisti del corredo documentale di accompagnamento, come spesso accade, il datore di lavoro o la persona da lui delegata ha il compito di produrre una documentazione sostitutiva al manuale d’uso e manutenzione per ottemperare all’obbligo incombente e non derogabile di effettuare formazione, informazione ed addestramento ai propri dipendenti sull’uso di suddette macchine.

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Contatti

Macchine in servizio marcate CE: esenti dalla verifica da parte del datore di lavoro?

Diverse sentenze della Cassazione penale (cfr. Sentenza Cassazione Penale Sez. VI del 06 aprile 2011 n.33285, del 26 agosto 2008 nr.45335 e del 12 giugno 2008 nr.37060) hanno evidenziato che il datore di lavoro è responsabile in primis della messa a disposizione dei lavoratori di macchine conformi ai requisiti di sicurezza e salute e che, in questo scenario, il marchio CE apposto sull’attrezzatura diventa condizione necessaria, ma non sufficiente per l’osservanza degli obblighi di legge.

Il datore di lavoro, in accordo con l’art. 71 del D. Lgs. 81 del 2008, non può essere esonerato dall’obbligo di verificare la conformità di una macchina o impianto, anche se questo presenta il marchio CE: eventuali responsabilità in caso di infortuni dovuti all’utilizzo delle attrezzature di lavoro ricadono sul datore di lavoro stesso.

Se in aggiunta dovessero esserci delle corresponsabilità del fabbricante della macchina o impianto, i procedimenti amministrativi o penali potrebbero ricadere anche su questa figura.

Applicabilità degli allegati V e VI del D. Lgs 81 del 2008

Il datore di lavoro, in sintesi, ha l’obbligo non derogabile di verificare la conformità ai requisiti di sicurezza e salute ai sensi dell’allegato V e delle disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature ai sensi dell’allegato VI del D. Lgs. 81 del 2008 di tutte le macchine o impianti in servizio presso la propria sede produttiva:

  • per le macchine o impianti costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamenti di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 81 del 2008;
  • per le macchine o impianti marcati CE, per via dell’obbligo del datore di lavoro di verificare la conformità di tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione ed a tutela dei lavoratori.

Cosa può fare SAEF per te?

Per supportare le aziende e i datori di lavoro, nella messa in sicurezza delle macchine industriali e negli adempimenti relativi alla sicurezza delle attrezzature di lavoro, proponiamo un servizio di consulenza che si sviluppa nelle seguenti valutazioni:

  • Il censimento delle macchine e in azienda per determinare se sono ante o post direttiva macchine, per catalogarle in base alla tipologia e per valutare se sono accompagnate dalla necessaria documentazione e se hanno subito modifiche tali da richiedere una nuova marcatura CE;
  • L’analisi delle macchine e delle attrezzature di lavoro per verificarne la conformità alle disposizioni legislative e normative applicabili in materia di sicurezza ed individuare le eventuali non conformità;
  • La definizione degli interventi di adeguamento necessari a rendere le macchine e le attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni applicabili (ripari, dispositivi di sicurezza, pittogrammi con evidenza dei rischi residui ecc.);
  • La redazione del documento di valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza e salute legati all’utilizzo di macchine ed attrezzature, che rappresenta un’integrazione indispensabile della valutazione dei rischi dell’azienda prevista dagli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81 del 2008;
  • La produzione di supporti informativi di sicurezza per l’uso e la manutenzione delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 81del 2008;
  • La formazione dei lavoratori sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro, ai sensi degli artt. 37 e 73 del D. Lgs. 81 del 2008;
  • La redazione di un rapporto attestante la conformità delle macchine alle disposizioni applicabili in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai requisiti dell’allegato V del D. Lgs. 81 del 2008 e delle disposizioni legate all’utilizzo delle attrezzature riportate nell’allegato VI del D. Lgs. 81del 2008.
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