Regolamento CLP: modifica dell’Allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) – Piombo

Data pubblicazione: 11/04/2024

Soggetti interessati

Aziende coinvolte nella produzione, importazione, o utilizzo di sostanze chimiche, miscele o articoli che contengono piombo in polvere o forma massiva. Questo include sia chi fabbrica o importa sostanze chimiche e miscele, sia chi produce o importa articoli come materiali edili, componenti elettronici, giocattoli, veicoli, e prodotti di abbigliamento che potrebbero contenere queste sostanze.

Descrizione/Finalità

La modifica dell’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 introduce nuovi obblighi di classificazione ed etichettatura per le sostanze e miscele contenenti piombo in polvere o forma massiva.

Nella Tabella in allegato è riportata l’attuale situazione e quella introdotta dalla modifica dell’allegato VI.

L’aggiornamento comporta l’aumento dei fattori moltiplicativi relativi alla tossicità acquatica acuta e cronica per il piombo in polvere, mentre per il piombo massivo viene introdotto un nuovo fattore moltiplicativo per la tossicità acquatica cronica. Queste modifiche avranno un impatto significativo sulle normative riguardanti la classificazione CLP di sostanze e miscele, con conseguenze per settori come la normativa Seveso e il trasporto in ADR.

Scadenze

Si ricorda alle aziende interessate che il nuovo obbligo di classificazione entrerà in vigore il 1° settembre 2025. È quindi fondamentale essere preparati per adempiere ai nuovi requisiti normativi riguardanti il piombo in forma massiva nelle concentrazioni specificate.

Il nostro team è a disposizione per fornire assistenza e consulenza su come conformarsi in modo efficace e tempestivo a queste nuove disposizioni.

Contattateci per ulteriori informazioni e supporto personalizzato.