Il 21 luglio è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 7 luglio 2023, che riguarda la “Regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio” (GU n.169 del 21-7-2023)”
Il decreto è entrato in vigore il 20 agosto 2023, dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Di seguito, riportiamo una sintesi dei principali contenuti del decreto pubblicato, mentre per ulteriori dettagli si rimanda al testo completo del decreto stesso.
el merito le disposizioni contenute nel decreto in esame si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso. Ai fini della prevenzione degli incendi e della salvaguardia delle persone e dei beni contro i rischi di incendio, il decreto declina poi gli obiettivi che gli impianti devono garantire (minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas, di incendio e di esplosione; limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto; garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza).
È allegata, quindi, al decreto la Regola tecnica le cui disposizioni si applicano agli impianti (oggetto del decreto):
– di nuova realizzazione;
– esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, in caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
Non sono, invece, richiesti adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore del decreto rispettano le previsioni dettagliate all’articolo 4 del decreto stesso.
Il decreto norma inoltre i requisiti costruttivi, precisando che le attrezzature a pressione e gli insiemi costituenti l’impianto sono specificamente progettati e costruiti secondo le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e che tutti i sistemi pressurizzati sono protetti dalla sovrappressione.
L’installatore è, inoltre, tenuto a verificare che l’impianto sia idoneo per il tipo di utilizzo e per l’installazione prevista e che l’utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l’esercizio in sicurezza dell’impianto e dei relativi stoccaggi.
All’art. 6 è infine normato l’impiego di prodotti per uso antincendio.
La Regola tecnica, allegata al decreto, è suddivisa in Titoli che riguardano:
– le disposizioni generali (termini, definizioni e tolleranze dimensionali; classificazione degli impianti in funzione delle pressioni di esercizio dell’idrogeno; elementi costitutivi degli impianti; elementi pericolosi; materiali). Tale titolo riporta, infine, le modalità di verifica dell’assoggettabilità di un elettrolizzatore al DPR 151/2011;
– le modalità costruttive (accesso all’area, impianto di produzione idrogeno, unità di stoccaggio di idrogeno compresso, compressori, etc);
– le misure di protezione attiva (impianti di rilevazione ed allarme, impianti di spegnimento e raffreddamento, estintori, sistema di emergenza);
– le distanze di sicurezza da rispettare nella progettazione;
– le norme di esercizio (modalità di esercizio dell’impianto, operazione di carico e scarico dei carri bombolai, prescrizioni generali di emergenza, documenti tecnici, segnaletica di sicurezza). Sono definite specifiche prescrizioni da osservare, oltre agli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dall’art. 6 del DPR 151/2011 e alle disposizioni dei tre decreti del Ministro dell’interno del settembre 2021. È prevista, inoltre, una specifica formazione del responsabile dell’attività, del personale designato e del personale addetto alla manutenzione.
Si rinvia per ulteriori dettagli al testo del Decreto , e ad eventuali successive note di aggiornamento.
Fonte: Confindustria Brescia