Gas fluorurati a effetto serra: scadenza del 31 marzo 2021

Data pubblicazione: 11/03/2021

L’articolo 19 del Regolamento (UE) n.517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce l’obbligo di comunicare alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati elencati all’interno dell’allegato VII del medesimo Regolamento. Come indicato anche dal sito web del Ministero dell’Ambiente, l’obbligo si applica a:

  • ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha prodotto, importato o esportato una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente, o oltre, di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente, incluse anche le imprese che ricevono delle quote ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1 del Regolamento stesso;
  • ciascuna impresa che ha distrutto una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO2 equivalente, o oltre, di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente;
  • ciascuna impresa che ha utilizzato 1000 tonnellate di CO2 equivalente, o oltre, di gas fluorurati a effetto serra come materia prima nel corso dell’anno civile precedente;
  • ciascuna impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente, o oltre, di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente;
  • ciascuna impresa che ha immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell’Unione.

Il formato e le modalità di trasmissione della relazione contenente i dati richiesti è stabilito dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione. L’invio deve essere completato entro il 31 marzo di ogni anno e avviene per via elettronica.

Definizione di gas fluorurati a effetto serra: il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio definisce gas fluorurati a effetto serra gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo e altri gas a effetto serra contenenti fluoro elencati nell’allegato I, o miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze.

(Fonte: Confindustria Brescia)