I crediti d’imposta del piano Transizione 4.0, concepiti dagli Stati membri come aiuti di carattere generale, forniscono comunque un sostegno pubblico, quindi andrebbero conteggiati per definire le aliquote massime spettanti alle singole imprese in caso di cumulo con gli aiuti del piano di Sviluppo rurale.
Un parere della Commissione europea sembra assoggettare ai regolamenti degli aiuti per lo sviluppo rurale qualsiasi altro incentivo che le imprese volessero cumulare, compresi quelli previsti da Transizione 4.0.
Il ministero dello Sviluppo economico rassicura sulla bontà della possibilità di cumulo e ha già presentato pareri a sostegno di questa interpretazione alla Commissione Ue.
La Regione Sicilia ha chiesto alla Commissione europea di fornire un’interpretazione sulla possibilità di cumulo tra il credito d’imposta per investimenti del piano Transizione 4.0 e gli aiuti concessi a livello regionale tramite i piani di Sviluppo rurale. La richiesta, presentata nel luglio 2020, intendeva giungere alla conferma circa la compatibilità tra gli incentivi previsti dal Psr e le agevolazioni previste dalla legge nazionale italiana allora operativa per Transizione 4.0, in particolare la 160 del 27 dicembre 2019.
Questa aveva introdotto, all’articolo 1, un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi e un credito d’imposta per stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale.
Il direttore aggiunto della Commissione europea – direzione generale dell’Agricoltura e sviluppo rurale – specifica che è consapevole che, a parere dello Stato italiano, la norma prevede che il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Premette che ha chiaro come la Regione Sicilia consideri che l’incentivo fiscale sia una misura di carattere generale, che non si configura quindi come aiuto di Stato. Prende atto della richiesta volta a sapere se sia possibile cumulare lo stesso incentivo con il sostegno previsto dalle misure del Psr Sicilia, superando in questo caso le aliquote massime previste dall’allegato II del regolamento (Ue) 1305/2013.
Il parere è negativo e viene motivato come segue: “Va ricordato che ai fini dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale (Psr), l’allegato II del regolamento (Ue) n. 1305/2013 introduce aliquote di sostegno massime” che “non possono in alcun caso essere superate”.
Il direttore aggiunge che al “contributo pubblico” sono riconducibili anche esenzioni dall’onere fiscale altrimenti applicabile, in quanto riducono il costo globale a carico del beneficiario per l’attuazione dell’attività in questione. Arriva quindi a concludere che il sostegno del Psr, per le stesse spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti d’imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall’allegato II del regolamento (Ue) n. 1305/2013.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha fatto presente di essere a conoscenza del parere dei servizi della commissione ma di non essere d’accordo con la sua impostazione. Il dicastero ha, quindi, già intrapreso dialoghi costanti con la Commissione, portando un’interpretazione che confermerebbe la bontà di quanto fatto in Italia.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)