ADR: Criteri di esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente per il Trasporto di Merci Pericolose su Strada

Data pubblicazione: 28/09/2023

Il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023

È stato pubblicato in GU del 20 settembre 2023 l’atteso provvedimento che regolamenta i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR (DM 7 agosto 2023).

Soggetti interessati

Imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada.

Casi di esenzione dalla nomina del consulente per il trasporto di merci pericolose su strada (artt. 3,4,5)

  1. le imprese che:

    1. rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR 
    2. rispondono dei regimi di esenzione di cui ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 dell’ADR

  2. le imprese che effettuano le operazioni di spedizione, carico, imballaggio, trasporto e scarico di merci pericolose in colli diverse da quelle appartenenti alla classe 7, se (art.4):

    1. le operazioni svolte sono al massimo 24 per anno solare e 3 per mese solare
    2. sono rispettati, per ogni spedizione, i limiti quantitativi della tabella 1.1.3.6.3 e della sezione 1.1.3.6.4
    3. è tenuto un registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta

  3. le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose diverse da quelle in classe 7, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

    1. le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna; 
    2. le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro; 
    3. il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare; 
    4. ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Esenzioni dalla nomina del consulente per esclusione dal campo di applicazione (art. 6)

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Obblighi del legale rappresentante (artt. 7 e 8)

ll legale rappresentante che si avvale dell’esenzione della nomina del Consulente per il trasporto:

  • assicura che tutte le altre disposizioni applicabili dell’ADR siano verificate e puntualmente rispettate;
  • è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta;
  • nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

Entrata in vigore

Il DM è in vigore dal 5/10/2023. Clicca qui per consultarlo

Fonte: Confindustria Brescia