Hai bisogno di aiuto?

Approfondimento sulla Sicurezza delle Macchine e dei Sistemi di Comando: Responsabilità del Datore di Lavoro, Evoluzione Normativa, Valutazione dei Rischi e Affidabilità

La Logica Preliminare: Chi è Responsabile della Sicurezza delle Macchine

La sicurezza delle macchine e dei sistemi di comando rappresenta un aspetto cruciale per garantire la tutela dei lavoratori. Questo articolo si propone di analizzare chiaramente gli obblighi che ricadono sui principali attori coinvolti in questo contesto: il fabbricante e il datore di lavoro utilizzatore.

E’ innegabile che l’italiano stesso suggerisca considerazioni ovvie e di buon senso in questo contesto. Tuttavia, a volte, l’interpretazione della legge sembra deviare da tali principi, spesso a causa di incomprensioni o motivi di interesse. Dopo due decenni di esperienza, è comprensibile la frustrazione di dover ripetere concetti apparentemente semplici, ma che restano fondamentali anche in ambito giuridico.

È importante chiarire che qui si parlerà di macchine utilizzate a scopo lavorativo. In questo contesto, i principali attori coinvolti sono il fabbricante (o il suo legale rappresentante o delegato) e il datore di lavoro che mette la macchina a disposizione dei lavoratori.

Chi tra questi soggetti conosce meglio la macchina e il suo funzionamento? Senza dubbio, il fabbricante e tutti i professionisti coinvolti nella progettazione, realizzazione e installazione della macchina. Pertanto, se l’obiettivo è ridurre al minimo il rischio per i lavoratori, il fabbricante dispone delle conoscenze e delle competenze necessarie per raggiungere questo obiettivo. In questo contesto, il fabbricante emerge come l’attore principale, in quanto la legge è stata promulgata per proteggere i lavoratori e il fabbricante possiede le conoscenze tecniche per farlo.

Ciò non significa che il datore di lavoro sia esente da responsabilità in materia di sicurezza. Il datore di lavoro deve prendere decisioni importanti, come scegliere un luogo di installazione sicuro e privo di interferenze pericolose e valutare la sicurezza dell’uso previsto della macchina nel proprio processo produttivo. Inoltre, deve valutare i rischi associati alla macchina, inclusi quelli che il fabbricante ha catalogato come rischi residui. Se i rischi sono chiari e evidenti, è compito del datore di lavoro prendere l’iniziativa per affrontarli.

In sintesi, il legislatore cerca di stabilire disposizioni sensate per proteggere la sicurezza delle persone, anche se a volte possono sorgere dubbi o incomprensioni. La sicurezza delle macchine è fondamentale, e tutti gli attori coinvolti devono assumersi le proprie responsabilità per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti.

Normative sulle Macchine nel Decreto Legislativo 81/08 – Articolo 70

Il Decreto Legislativo 81/08 affronta in modo chiaro la questione delle macchine sotto la prospettiva del datore di lavoro. Le attrezzature di lavoro, tra cui rientrano le macchine, sono trattate nel Titolo III, Capo I e negli Allegati V e VI del decreto.

Un punto fondamentale è rappresentato dall’inizio dell’articolo 70:

Articolo 70 – Requisiti di Sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.

(OMISSIS)

Per riassumere:

  • Il Titolo III, Capo I e l’Allegato VI si applicano alle macchine certificate CE.
  • Alle macchine NON certificate CE si applica l’Allegato V in aggiunta.
  • Pertanto, alle macchine certificate CE NON si applica l’Allegato V.

In questo modo, il decreto fornisce chiarezza sulle responsabilità e le norme che riguardano le macchine e garantisce che i datore di lavoro forniscono attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, contribuendo così a garantire la sicurezza dei lavoratori.

La ratio dell’articolo 70

L’esistenza di due diverse disposizioni legislative, una del 1955 e una del 1994, con discrepanze nelle prescrizioni, non è sorprendente. Tuttavia, va considerato un aspetto non ancora menzionato: il DPR 547/55 è stato creato per raccogliere le indicazioni relative alla sicurezza sul lavoro per fabbricanti e utilizzatori.

Questo sistema di tutela della sicurezza e della salute, di origine europea, distingue nettamente tra questi due attori. Le prescrizioni sui prodotti sono pensate per agevolare la libera circolazione dei beni, mentre quelle sociali riguardano la sicurezza dei cittadini, compresi i datori di lavoro, che hanno il dovere, il potere e il compito di proteggere la salute e la sicurezza delle persone (e non solo, ma anche della fauna e dell’ambiente).

I datori di lavoro sono coinvolti, tra le altre cose, nella sicurezza e nella salute dei loro lavoratori. Questo ha creato una distinzione dove in precedenza c’era duplicazione degli obblighi: ognuno deve ora fare la propria parte.

L’Allegato V si applica alle macchine non certificate CE (giustamente) perché, se non sono certificate, non esistono direttive per il fabbricante. Di conseguenza, il datore di lavoro deve condurre una verifica molto più approfondita (limitata agli aspetti di salute e sicurezza) su queste macchine, il che non è richiesto per le macchine certificate. In altre parole, il datore di lavoro:

  • Per le macchine con marchio CE, deve valutare i rischi evidenti.
  • Per le macchine non certificate CE, deve valutare (in aggiunta) anche i rischi nascosti indicati nell’Allegato V, nel miglior modo possibile.

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI.

(OMISSIS)

Ho evidenziato il secondo comma in particolare perché sottolinea che quando un datore di lavoro acquista una macchina certificata CE, non è tenuto a verificare la conformità all’Allegato V. Invece, il datore di lavoro deve concentrarsi sulla valutazione dell’idoneità della macchina in termini di salute e sicurezza rispetto ai rischi evidenti (che dovrebbero anche essere indicati nel manuale), al contesto fisico, alla destinazione d’uso specifica e alle caratteristiche del personale addetto e delle altre persone presenti. In altre parole, il datore di lavoro valuta i rischi legati all’uso della macchina senza cercare rischi occulti, che sono invece elencati nell’Allegato V.

Concludo con due affermazioni, apparentemente provocatorie:

  • Una macchina legittimamente marcata CE può diventare pericolosa una volta messa in uso e richiedere interventi tecnici o organizzativi, oppure può essere considerata inadeguata rispetto a vari aspetti di utilizzo e contesto (e quindi rimossa dal ciclo produttivo).
  • Se una macchina presenta un difetto assolutamente nascosto, come un albero rotante sottodimensionato o danneggiato, e questo difetto causa danni a una persona, la responsabilità non può essere attribuita al datore di lavoro (a meno che non abbia fatto un uso improprio della macchina). In questo caso, la responsabilità ricade sul fabbricante.

Le Macchine nel D.Lgs. 81/08 – Allegato V

Il primo paragrafo del comma 2 dell’Allegato V fornisce una chiara indicazione di carattere progettuale. Ecco il testo:

2. Sistemi e dispositivi di comando

2.1. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell’ambito dell’uso progettato dell’attrezzatura.

I dispositivi di comando di un’attrezzatura di lavoro aventi un’incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata. I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad esempio gli arresti di emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc., e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.

(OMISSIS)

Il primo paragrafo afferma che i sistemi di comando devono essere sicuri e selezionati considerando i guasti, le interferenze e le sollecitazioni prevedibili nell’ambito dell’uso previsto dell’attrezzatura. In altre parole, i sistemi di comando devono essere affidabili e rispondere ai principi “fail-safe” per garantire la sicurezza. La probabilità di guasto non è rilevante; l’importante è che non causino pericoli in caso di guasto.

Fonte: Punto Sicuro

Condividi questo articolo