Hai bisogno di aiuto?

Si comunica che, con l’approvazione della Legge n. 85 datata 3 luglio 2023, è stata convertita la cosiddetta Legge sul Lavoro (DL 48/2023).

Le novità apportate dal Decreto, con riguardo alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, sono state confermate, con alcune modifiche e integrazioni. 

In particolare, focalizzandoci sulle modifiche al Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 81/2008), sono state apportate le seguenti revisioni:

  • art. 18 co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008: “Il datore di lavoro (…) e i dirigenti (…) devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28“;
  • art. 21: “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa’ semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformita’ alle disposizioni di cui al titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;
  • art. 25 lett. e-bis): “Il medico competente (…) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento“; (N.d.r.: formulazione modificata ad opera della Legge di conversione)
  • art. 25 lett. n-bis): “Il medico competente (…) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato“;
  • art. 37 lett. b-bis): il nuovo Accordo Stato-Regioni (ancora non emanato) in materia di formazione, disciplinerà “il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
  • art. 71 co. 12: “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente“; 
  • art. 72 co. 2 secondo periodo, “Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo“;
  • art. 73 co. 4 bis, “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro“;
  • art. 98 co. 1 lett. b) (requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione) “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009” (N.d.r.: integrazione ad opera della Legge di conversione). 

Si evidenzia inoltre che è stata confermata (e integrata con l’inciso “nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti”) la modifica, ad opera del Decreto Legge 48/2023, alla disciplina dei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (cd. PCTO) (art. 1 co. 784 quater della Legge 145/2018), in base alla quale:

“784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonche’ ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi e’ fornita all’istituzione scolastica ed e’ allegata alla Convenzione.».

Per le ulteriori novità si rinvia al testo di legge (il testo del DL coordinato con la legge di conversione è disponibile a questo link). 

Fonte: Confindustria Brescia

Condividi questo articolo