Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: nuovo Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto

Data pubblicazione: 02/11/2022

Il decreto del MITE n.152 del 27 settembre 2022, in vigore dal 4 novembre 2022, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter comma 2 del Testo Unico Ambiente.

ll Decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’art.2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’art.184-ter del decreto legislativo 152/2006 (TU Ambiente).

I rifiuti, in via preferenziale, ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva, dove per selezione selettiva si intendono le operazioni di separazione in frazioni omogenee, anche tramite l’utilizzo di macchinari e attrezzature, che ha come obiettivo primario la massimizzazione di rifiuto da C&D indirizzato al processo di riuso e riciclo (end of waste).

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.

Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del dpr 445/200, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 ed è inviata all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione.

Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art.216 del decreto legislativo 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 152/2006.

Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998.

I materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonchè quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.

 

Fonte: Governo Italiano