Obblighi di trasparenza fiscale per le erogazioni pubbliche ricevute: novità 2022

Data pubblicazione: 13/12/2021

La trasparenza fiscale consiste, in pratica, nell’obbligo di rendere noti gli aiuti di stato e de minimis ricevuti nel corso dell’anno e, in generale, tutte le erogazioni pubbliche. Dal 1° gennaio 2022 scatteranno i controlli e le sanzioni per chi non rispetta i vari adempimenti, sanzioni che possono arrivare anche all’obbligo di restituzione di quanto ricevuto.

Trasparenza fiscale: adempimenti a regime.

La legge annuale per la concorrenza e il mercato 2018 (L. 124 del 4 agosto 2017) ai commi 125-128 dell’articolo unico ha introdotto l’obbligo di trasparenza fiscale per quanto riguarda le erogazioni pubbliche ricevute. In particolare, a partire dall’esercizio finanziario 2018:

  • le associazioni di protezione ambientale (soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349);
  • le associazioni dei consumatori (soggetti di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206);
  • le associazioni, Onlus e fondazioni;
  • le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a

  • sovvenzioni,
  • sussidi,
  • vantaggi,
  • contributi,
  • aiuti,

in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

Si sottolinea come al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione dei dati non si applica ove l’importo monetario effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

In particolare:

  • i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di cui sopra.
  • invece, i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di trasparenza mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Per quanto riguarda le cooperative sociali, queste sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Sanzioni: l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Attenzione va poi prestata al fatto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei  soggetti di cui sopra a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Un dubbio che rimane agli operatori è se lo slittamento previsto per l’anno 2021 delle sanzioni debba essere inteso:

  • come anno in cui sorge l’obbligo di pubblicità (in riferimento alle effettive erogazioni incassate nel 2020)
  • o come anno di ricezione dell’aiuto (in riferimento quindi alle operazioni che andranno registrate entro il 30 giugno 2022).

Come anticipato, entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti del terzo settore devono provvedere a pubblicare le rendicontazioni delle erogazioni pubbliche ricevute. Alcune delucidazioni sul tema sono state fornite dal Ministero del lavoro con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021, dove è stato chiarito che tra le somme da indicare non rientrano le somme ricevute grazie al 5 per mille nelle dichiarazioni dei redditi.

(Fonte: fiscoetasse)