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Come noto, la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte del datore di lavoro costituisce un obbligo indelegabile posto in capo a quest’ultimo e, specularmente, l’RSPP “risponde” – per espressa definizione normativa – direttamente al datore di lavoro (art.17 c.1 lett.b) in comb. disp. art.2 c.1 lett.f) D.Lgs.81/08).

Da un lato, infatti, il Decreto Legislativo 81/08 definisce il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” quale “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (art.2 c.1 lett.f) D.Lgs.81/08).

Dall’altro, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, l’art.17 del medesimo decreto prevede “ gli obblighi del datore di lavoro non delegabili per l’importanza e, all’evidenza, per l’intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro (v. art.17). 

Trattasi:

a) dell’attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza al fine della redazione del documento previsto dall’articolo 28 del decreto cit., contenente non solo l’analisi valutativa dei rischi, ma anche l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate; nonché

b) della designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)”

Tornando alla definizione di RSPP fornita dal Testo Unico, possiamo dire che essa valorizza sostanzialmente quattro elementi:

  1. la qualificazione professionale di tale soggetto (con riferimento all’art.32);
  2. la sua designazione (indelegabile) da parte del datore di lavoro;
  3. il fatto che l’RSPP coordini il servizio di prevenzione e protezione:
  4. il fatto che l’RSPP risponda al datore di lavoro dal quale è nominato.

In ordine a quest’ultimo punto, ciò che si coglie con chiarezza dalla definizione di RSPP, ove letta unitamente all’art.17 del D.Lgs.81/08 sugli obblighi indelegabili, è che il legislatore non contempla membrane intermedie – sia in un senso che nell’altro – nell’ambito del rapporto fiduciario che, secondo lo schema normativo e nei limiti dei rispettivi ruoli, intercorre tra il datore di lavoro e l’RSPP.

Come è stato ricordato in dottrina, infatti, il rapporto che lega il RSPP al DL è diretto e di tipo fiduciario:

  • il RSPP è “designato” dal DL, a cui risponde direttamente del proprio operato, per coordinare il SPP;
  • la sua nomina è necessaria e costituisce un obbligo indelegabile del DL (art.17, c.1, lett.b);
  • il suo nominativo va indicato nel Documento di valutazione dei rischi e comunicato ai lavoratori, unitamente a quello degli addetti (art.36, c.1, lett.d), a testimonianza del rapporto fiduciario sotteso alla sua designazione.” [1]

Occorre quindi a questo punto domandarsi, alla luce di tale premessa, se siano coerenti con l’impostazione normativa quelle situazioni organizzative in cui l’RSPP A. si trova a rispondere ad un soggetto B. (che ad es. riveste il ruolo di dirigente ai sensi del D.Lgs.81/08 o di delegato o di HSE Manager etc.) il quale risponde al datore di lavoro C. e così via (con la possibile variabile, peraltro, di ulteriori membrane intermedie tra A. e C.).

Per rispondere a questo quesito (al quale, a parere di chi scrive, ha già risposto in maniera chiara il legislatore con la definizione su richiamata), occorre partire da una lettura “sistematica” del rapporto intercorrente tra datore di lavoro ed RSPP alla luce del sistema legislativo e della giurisprudenza.

Essenzialmente, ricostruiamo i termini principali di tale rapporto:

  1. il datore di lavoro – e solo il datore di lavoro, trattandosi di un obbligo indelegabile – nomina l’RSPP (art.17);
  2. l’RSPP è un soggetto qualificato, che deve avere i requisiti professionali previsti dalla legge (art.32);
  3. il datore di lavoro mette in condizione l’RSPP di svolgere i propri compiti fornendogli le informazioni previste dall’articolo 18 c.2;
  4. l’RSPP, che “ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli”risponde al datore di lavoro (art.2).

Ciò detto, soffermiamoci sulla natura di tale rapporto, ben descritta dalla Cassazione allorché ha chiarito che i componenti del SPP, “essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono essere chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda – ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico – vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario”.

Alla luce di tale assetto e quindi anche della distribuzione delle responsabilità giuridiche che ne deriva, viene da pensare che sia proprio nell’interesse del datore di lavoro il fatto che l’RSPP risponda direttamente a lui.

Il rapporto diretto che lega il datore di lavoro all’RSPP e che giustifica il fatto che quest’ultimo risponda in maniera diretta al datore di lavoro emerge anche da questa pronuncia dell’anno scorso, secondo cui “la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della struttura aziendale, finalizzata alla individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli con la correlata redazione di un documento che contenga tali valutazioni e prescrizioni, rientra fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro: si tratta di adempimento personalissimo che ai sensi del D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, art.17, comma 2, il datore di lavoro non può delegare. Tuttavia, lo stesso D.Lgs. n.81 del 2008, all’art.29, prevede che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ed il medico competente che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all’analisi e alla gestione del rischio. Il garante da parte sua è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell’impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.18, comma 2.

Nella sentenza sul caso Thyssenkrupp, poi, la Cassazione ha ricordato, sempre con riferimento ai componenti del Servizio di Prevenzione, che il “ruolo svolto da costoro è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro”.

In tal senso, come ricordato da una pronuncia di due mesi fa, “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, infatti, svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, sicché il datore di lavoro, è sempre direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio”.

Già dieci anni fa, con la risposta a Interpello n.28/2014 (avente ad oggetto la figura del Medico Competente), la Commissione per gli Interpelli si è pronunciata sul seguente quesito (riportato in sintesi): se “si può ritenere rispettata la succitata norma [art.39 c.4 D.Lgs.81/08, che prevede che “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”, n.d.r.] quando il datore di lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione“.

In quel caso, nell’incipit della sua risposta ad interpello, la Commissione aveva affermato in termini generali che “il D.Lgs.n.81/2008 delinea in modo chiaro i compiti del servizio di prevenzione e protezione e gli obblighi del medico competente, lasciando al datore di lavoro ogni scelta organizzativa, a condizione che sia garantita l’autonomia delle rispettive funzioni senza limitazioni o condizionamenti.”

E, nel merito, si era pronunciata nel senso che “ne consegue che, nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di UOC o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.”

Si ritiene a questo punto che una lettura combinata e sistematica degli artt.2, 17, 30, 31, 32 e 33 D.Lgs.81/08 evidenzi che la strutturazione dei rapporti tra RSPP e datore di lavoro debba essere tale da salvaguardare e mantenere integre la natura e le caratteristiche del ruolo di RSPP, ivi compresa l’autonomia necessaria per lo svolgimento dei propri compiti.

Peraltro, l’esigenza di tale autonomia ai fini dell’esercizio del ruolo di RSPP è stata esplicitamente riconosciuta e valorizzata anche dalla Suprema Corte, allorché ha chiarito che tale soggetto deve “svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma esiziali per la sicurezza”

Fonte: Punto sicuro

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