Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.)
D.Lgs. 81/08 Titolo I – Principi Comuni sezione II Artt. 28-30
Chiunque possieda un’attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è obbligato a predisporre la valutazione dei rischi dell’ambiente lavorativo.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo quanto disposto agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, deve essere predisposto dal Datore di Lavoro per ciascuna unità produttiva.
L’omissione dell’elaborazione del DVR comporta il rischio di incorrere in ammende fino a 4.384,00 euro.
Ai sensi dell’art. 17 del Decreto 81/2008 e s.m.i. il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi in azienda sotto la sua responsabilità giuridica, senza possibilità di delegare a terzi tale responsabilità.
Il DVR deve contenere:
- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
- L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- Il programma delle misure di sicurezza ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure di sicurezza da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L’indicazione dei nominativi delle varie figure della sicurezza;
- L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il DVR può essere richiesto in questi casi:
- Controllo da parte di INAIL, INPS e ASL;
- Assunzione personale dipendente con contratto di apprendistato o formazione;
- Assunzione di personale con l’utilizzo dei voucher;
- Inserimento in ditta di stagisti;
- Partecipazione a gare d’appalto pubbliche di qualsiasi genere;
- Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi ente pubblico quali comuni, regioni, ecc.;
- Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa partecipata o di proprietà della pubblica amministrazione;
- Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa privata con filiera di certificazione ISO o similari.
DVR e Smart Working
La modalità di lavoro da casa (o da qualunque altro luogo) non è attivabile a piacimento, ma deve sottostare ad una normativa ben precisa in materia giuslavoristica e di sicurezza sul lavoro.
Per questo periodo, sono state introdotte procedure “semplificate” per attivare accordi di smart working, ma è un’opzione che deve sottostare a precisi obblighi informativi presso i lavoratori e di comunicazione al Ministero del Lavoro. Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica.