Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.)

D.Lgs. 81/08 Titolo I – Principi Comuni sezione II Artt. 28-30

Chiunque possieda un’attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è obbligato a predisporre la valutazione dei rischi dell’ambiente lavorativo.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo quanto disposto agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, deve essere predisposto dal Datore di Lavoro per ciascuna unità produttiva.
L’omissione dell’elaborazione del DVR comporta il rischio di incorrere in ammende fino a 4.384,00 euro.

Ai sensi dell’art. 17 del Decreto 81/2008 e s.m.i. il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi in azienda sotto la sua responsabilità giuridica, senza possibilità di delegare a terzi tale responsabilità.

Il DVR deve contenere:

  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
  • L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • Il programma delle misure di sicurezza ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure di sicurezza da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • L’indicazione dei nominativi delle varie figure della sicurezza;
  • L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il DVR può essere richiesto in questi casi:

  • Controllo da parte di INAIL, INPS e ASL;
  • Assunzione personale dipendente con contratto di apprendistato o formazione;
  • Assunzione di personale con l’utilizzo dei voucher;
  • Inserimento in ditta di stagisti;
  • Partecipazione a gare d’appalto pubbliche di qualsiasi genere;
  • Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi ente pubblico quali comuni, regioni, ecc.;
  • Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa partecipata o di proprietà della pubblica amministrazione;
  • Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa privata con filiera di certificazione ISO o similari.

DVR e Smart Working

La modalità di lavoro da casa (o da qualunque altro luogo) non è attivabile a piacimento, ma deve sottostare ad una normativa ben precisa in materia giuslavoristica e di sicurezza sul lavoro.

Per questo periodo, sono state introdotte procedure “semplificate” per attivare accordi di smart working, ma è un’opzione che deve sottostare a precisi obblighi informativi presso i lavoratori e di comunicazione al Ministero del Lavoro. Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica.

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