In assenza del nuovo accordo stato regioni, restano in vigore la periodicità e i contenuti degli accordi esistenti (dall’Accordo vigente n.221 del 21 dicembre 2021).
La Circolare n. 1/2022 di INL ha dato indicazioni agli ispettori in tal senso: non sanzioneranno il mancato aggiornamento biennale prima del nuovo accordo Stato Regioni.
I nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
La legge 17 dicembre 2021, n. 215 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, prevede quanto segue:
“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
Ad oggi non ci sono segnali certi della pubblicazione del nuovo accordo, pertanto entro il 30 giugno 2022 NON ci sarà il nuovo Accordo; a questo punto, in assenza del citato accordo, non possono entrare in vigore gli obblighi la cui vigenza è legata al nuovo accordo stesso. In merito, sempre la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1/2022, specifica che l’obbligo di aggiornamento biennale e di formazione in presenza per i preposti, decorre difatti dal nuovo accordo Stato Regioni, che ne definisce le modalità, e non dal 30 di giugno.
La circolare n. 1/2022 più volte citata, prevede:
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”). Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”)”.
La Legge di conversione n. 215/2021 entrata in vigore il 21.12.2021 non ha valore retroattivo. Perciò chi ha fatto la formazione base al preposto o l’ultimo aggiornamento entro in tale data, ha tempo fino al 21.12.2023, essendo norma sanzionata penalmente.
L’aggiornamento ai preposti prima del 21.12.2021 rispetta la periodicità quinquennale se scade prima del 21.12.2023, oppure entro il 21.12.2023 dovrebbe comunque impartire l’aggiornamento ai preposti.
L’obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solo dal 21.12.2023.
Dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.
Discorso diverso è riportato al comma 5 dell’art. 37 nel quale il legislatore ha specificato che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.
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Fonte: ufficio studi SAEF