Inail: chiarimenti sull’obbligo di denuncia degli infortuni

Data pubblicazione: 16/09/2021

Lo stesso Istituto in una comunicazione segnala la Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021 che ha per oggetto “Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti”.
In base al comma 1 del predetto articolo 53, il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità (ad esempio anche in caso di problemi correlati al contagio del virus SARS-CoV-2).

Si ricorda poi che dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio (nonché la denuncia di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall’Inail. Per i datori di lavoro della gestione Agricoltura l’obbligo della denuncia di infortunio telematica è stato stabilito dal 1° ottobre 2018. L’obbligo della denuncia tramite i servizi telematici non si applica ai datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali. Questi datori di lavoro devono inviare la denuncia tramite Pec alla Sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

La circolare si sofferma poi (punto B) sul “Procedimento sanzionatorio”.
Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 va da 1.290,00 a 7.745,00 euro.

Un punto della Circolare si sofferma sugli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

L’ultimo punto (punto D) riguarda le “Indicazioni operative alle Strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative” e in via preliminare si ricorda che ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Rimandiamo alla lettura integrale della Circolare per ulteriori indicazioni.

(Fonte: puntosicuro)