Guida mini riforma testo unico di sicurezza

Data pubblicazione: 27/01/2022

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Decreto Fiscale (o anche “Fisco Lavoro”) DL 146/2021

Dal 21.12.2021 in vigore le nuove disposizioni:

  • art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”;
  • art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
  • art. 13, sulla “Vigilanza”;
  • art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”;
  • art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”;
  • art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (novità formazione DL)”;
  • art. 51, sugli “Organismi paritetici”;
  • art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”;
  • art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”;
  • art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”;
  • art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
  • art. 99, sulla “Notifica preliminare”.

Modifiche principali

Articolo 13 e 14 vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro

Tra le modifiche al Decreto Legislativo 81 del 2008 introdotte agli artt. 13, 14 e l’allegato I del D. Lgs. 81/2008 vi sono le seguenti:

  • vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL);
  • è stata rielabora la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Quali sono i provvedimenti di sospesione indicati dal nuovo allegato i al d.lgs. 81/08?

  1. all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. vengono verificate Gravi Carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:

    • Mancata elaborazione del DVR;
    • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
    • Mancata FORMAZIONE ed addestramento;
    • Mancata costituzione del SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE;
    • Mancata elaborazione del POS;
    • Mancata fornitura dei  DPI contro le CADUTE DALL’ALTO;
    • Mancanza di protezione contro il vuoto;
    • Mancata applicazione delle armature di sostegno;
    • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai  RISCHI ELETTRICI;
    • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi;
    • Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti;
    • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo;
    • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Obbligo di individuare il preposto

Le modifiche introdotte all’art. 18 prevedono l’obbligatoria individuazione del Preposto: la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto (assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità accanto a datore di lavoro e dirigente), ma è pacifico che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne fossero a conoscenza.
Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di apparto indicati all’art. 26 del D.lgs. 81/08 di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.
Il preposto ha il dovere di:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Inoltre viene modificato l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli “Obblighi del Preposto”, prevedendo che il Preposto deve interrompere l’attività lavorativa quando:

  • il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI);
  • Il Preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo.

La norma interviene anche nella fase di individuazione dei preposti rimarcandone il ruolo fondamentale nell’attività organizzativa e di vigilanza sia in azienda sia nello svolgimento di lavori in appalto. Le modifiche vanno toccare in primis l’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) che ora, al punto b-bis), prevede espressamente la necessità di individuare li preposti, obbligo ripreso poi dalla nuova formulazione dell’art. 26 che richiede ora ai datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge questo ruolo nelle lavorazioni in appalto.

Novità attività formative e addestramento

Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:

  • individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro (OBBLIGO FORMAZIONE DL);
  • individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Con le modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:

  • l’addestramento consiste nello svolgimento di prova prativa, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro;
  • l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato.

La formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento abbia cadenza biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.