Decreto R.E.N.T.RI e Nuove Normative per la tracciabilità dei rifiuti

Data pubblicazione: 08/06/2023

Con il Decreto 59/2023, in vigore dal 15 giugno 2023, si assisterà all’introduzione del R.E.N.T.RI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. lo

Cosa disciplina il nuovo Decreto?

  • Modelli e formati relativi al registro di carico e scarico ed al formulario di identificazione rifiuti;
  • Modalità di iscrizione al R.E.N.T.RI, adempimenti da parte dei soggetti obbligati e tempistiche di iscrizione;
  • Funzionamento del R.E.N.T.RI e le modalità per la condivisione dei dati con l’ISPRA;
  • Modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Quali saranno le imprese obbligate ad iscriversi?

In via progressiva, sono tenuti a iscriversi i seguenti soggetti:

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Termini di presentazione

Le tempistiche di adeguamento sono state previste mediante il seguente scaglionamento:

a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o  imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti speciali  pericolosi  e  non  pericolosi  con   più   di   cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri  soggetti  diversi  dai  produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;

b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;

c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti  produttori  iniziali  di  rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori  ambientali ai  sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del  2006, si iscrivono quando obbligati come  produttori, nel  rispetto  delle tempistiche sopra riportate.

Il nuovo Decreto impone anche che i soggetti obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.RI, che effettuano trasporto di rifiuti, ad eccezione di quelle che trasportano esclusivamente i propri, dovranno garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

A decorrere da dicembre 2024 la disponibilità di tecnologie sui mezzi sarà requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere.