Relazione annuale amianto

D.Lgs 257/1992 art.9 comm 1 e 3.

Le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o svolgono attività di smaltimento o di bonifica, devono inviare ogni anno entro il 28 febbraio la relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.

L’obbligo è per le sole imprese che svolgono direttamente con le loro maestranze e attrezzature attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto.

La comunicazione va fatta alle Regioni e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell’impresa.

Le informazioni da inserire nella relazione sono:

  1. I tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
  2. Le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono sottoposti;
  3. Le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
  4. Le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.

Le sanzioni per la mancata comunicazione partono da 2.582,28 euro a 5.164,57 euro.

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