Termini di scadenza per la nomina del Consulente ADR per le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori

Data pubblicazione: 09/11/2022

Il capitolo 1.6.1.44 della versione ADR 2019 ha fissato la scadenza del 31/12/2022 il termine per la nomina del consulente ADR per le imprese che partecipano nel trasporto di merci pericolose solo come speditori.

Ricordiamo che lo speditore è l’impresa che spedisce, sia in conto proprio che in conto terzi, la merce pericolosa. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è speditore.

Attualmente non sono previste esenzioni particolari e ricordiamo che il legale rappresentante dell’impresa che viola le disposizioni dell’articolo 11, comma 2, (n.d.r. nomina del consulente) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro. (D. Lgs.35/2010).

Riportiamo infine gli ulteriori obblighi dello speditore così come definiti dal capitolo 1.4.1:

  1. Assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
  2. Fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle parte 3;
  3. utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR;
  4. Osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
  5. Assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM), o i veicoli e i container per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano placcati, marcati ed etichettati conformemente al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

Fonte: Ufficio studi SAEF