Termini di scadenza per la nomina del Consulente ADR per le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori
Il capitolo 1.6.1.44 della versione ADR 2019 ha fissato la scadenza del 31/12/2022 il termine per la nomina del consulente ADR per le imprese che partecipano nel trasporto di merci pericolose solo come speditori.
Ricordiamo che lo speditore è l’impresa che spedisce, sia in conto proprio che in conto terzi, la merce pericolosa. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è speditore.
Attualmente non sono previste esenzioni particolari e ricordiamo che il legale rappresentante dell’impresa che viola le disposizioni dell’articolo 11, comma 2, (n.d.r. nomina del consulente) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro. (D. Lgs.35/2010).
Riportiamo infine gli ulteriori obblighi dello speditore cosi’ come definiti dal capitolo 1.4.1:
- Assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
- Fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle parte 3;
- utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR;
- Osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
- Assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM), o i veicoli e i container per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano placcati, marcati ed etichettati conformemente al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.
Fonte: Ufficio studi SAEF