Ultimi mesi per fruire degli incentivi fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0. Al momento, è fissata al 31 dicembre 2020 la scadenza dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, per la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e per la formazione 4.0. Il Piano Transizione 4.0, secondo quanto annunciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dovrebbe evolversi, prendendo il nome, come indicato nelle Linee Guida del Recovery Plan, di “Transizione X.0”. Nell’attesa di conoscere gli sviluppi della legge di Bilancio 2021, vediamo quali sono i benefici fiscali attualmente in vigore.
Il nuovo corso del Piano dovrebbe essere caratterizzato da incremento delle aliquote, innalzamento dei massimali di spesa e ampliamento delle tipologie di beni materiali e soprattutto immateriali.
La misura, in base alle anticipazioni, dovrebbe avere un orizzonte temporale lungo (triennale o, addirittura, quinquennale).
Credito d’imposta investimenti.
Al momento, per i “nuovi” investimenti in beni strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2020, le imprese (ed i professionisti solo per i beni materiali generici, non Industria 4.0) potranno sfruttare il credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi 184-197).
La misura del beneficio varia a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento. In particolare:
I crediti d’imposta si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per individuare la data di effettuazione dell’investimento, si può fare riferimento alle regole previste dall’articolo 109 del Tuir, ai sensi del quale:
Sono esclusi gli investimenti ammissibili al super ed iperammortamento, ossia gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (termine finale valido anche per il super ammortamento a seguito della proroga prevista dal decreto Rilancio), per i quali entro il 31 dicembre 2019 l’ordine è stato accettato dal venditore e sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997), in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti immateriali Industria 4.0. L’utilizzo potrà partire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0. Qualora l’interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni non Industria 4.0.
Obblighi documentali: dovrà essere conservata la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. È poi richiesto che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati riportino il riferimento normativo.
Per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0, le imprese dovranno produrre anche una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia potrà essere sostituita con una dichiarazione del legale rappresentante.
Credito d’imposta formazione 4.0.
Fino al 31 dicembre 2020 le imprese potranno beneficiare anche del credito d’imposta formazione 4.0, prorogato, con modifiche, dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi 210-217). Per tutti gli aspetti non modificati, sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018 e nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018.
Il beneficio spetta per attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze dei lavoratori dell’impresa delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono agevolabili sia attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno sia attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni. In quest’ultimo caso, sono ammissibili le attività commissionate a:
Per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), il credito d’imposta spettante è pari al:
Entro i limiti massimi annuali consentiti, la misura del credito d’imposta è aumentata al 60% per tutte le tipologie di impresa, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati come definite nel decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
Il credito d’imposta si applica sulle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della l. n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili.
A seguito della semplificazione apportata dalla Legge di Bilancio 2020, non è più necessario, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Credito d’imposta R&S.
Il 31 dicembre 2020 è la deadline anche per i crediti d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attività innovative, istituiti dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi da 198 a 209), le cui disposizioni attuative sono state approvate con il decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico.
In sintesi, fino al 31 dicembre 2020 sono agevolabili le seguenti attività:
1. attività di ricerca e sviluppo. Il beneficio è riconosciuto in misura pari al 12% delle relative spese ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
2. attività di innovazione tecnologica. Rientrano in tale ambito i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. Il bonus è pari al:
3. attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica. In tal caso, il bonus è pari al 6% delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.
(Fonte: IPSOA)