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Si comunica alle aziende interessate che con il Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione sono state apportate modifiche all’allegato XVII “restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi” del Regolamento (CE) n. 1907/2006, riguardanti la formaldeide e i prodotti che rilasciano questa sostanza.

Le nuove restrizioni riguardano l’immissione sul mercato di articoli che contengono formaldeide e sono definite nei seguenti termini:

  1. Dopo il 6 agosto 2026, non sarà consentita l’immissione sul mercato di articoli se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14 “misurazione della formaldeide rilasciata nell’aria degli ambienti chiusi dagli articoli“, la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:
  • 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;
  • 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.
  1. Dopo il 6 agosto 2027, non sarà ammessa l’immissione sul mercato di veicoli stradali se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli è superiore a 0,062 mg/m3.

Si sottolinea che le restrizioni sono affiancate da un regime di deroghe, e per una visione completa delle stesse si rimanda all’allegato del Regolamento.

Nell’allegato, oltre alla tabella delle restrizioni, è presente anche l’appendice 14 “misurazione della formaldeide rilasciata nell’aria degli ambienti chiusi dagli articoli“, che fornisce la metodologia per la misurazione di tale sostanza.

Queste modifiche sono finalizzate a regolamentare il contenuto di formaldeide negli articoli commercializzati, garantendo livelli di sicurezza adeguati e promuovendo l’utilizzo di materiali più sostenibili. Per maggiori dettagli e approfondimenti, si consiglia di consultare il Regolamento completo.

Fonte: Confindustria Brescia

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