Emergenza COVID-19: il nuovo Protocollo condiviso

Data pubblicazione: 06/05/2021

Il protocollo condiviso nella versione del 24 aprile era ancora uno strumento di regolazione cardine per le misure anticovid in ambiente di lavoro, ma era anche uno strumento che cominciava, trascorso più di un anno dalla sua prima stesura, a non essere più in linea con le nuove norme e con le nuove fasi della pandemia.

La revisione è avvenuta il 6 aprile 2021, dopo un confronto che ha portato alla sottoscrizione non solo della nuova versione del protocollo condiviso, ma anche del “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
Ci soffermiamo invece sul nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Un documento che aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute.

Ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

  • l’obiettivo del nuovo protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro;
  • protocollo condiviso: l’aggiornamento delle indicazioni normative;
  • protocollo condiviso: dispositivi di protezione, trasferte e riammissione.

L’obiettivo del nuovo protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro.

Il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e le aggiorna. Il Protocollo ha l’obiettivo di “fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”.
E conferma, come già indicato nelle precedenti versioni, che il virus SARS-CoV-2 “rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Protocollo condiviso: l’aggiornamento delle indicazioni normative.

In particolare si indica, con riferimento al DPCM 2 marzo 2021, che le misure restrittive per le attività di produzione raccomandano:

  • il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati;
  • che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  • che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Protocollo condiviso: dispositivi di protezione, trasferte e riammissione.

Il protocollo ritiene inoltre che è “altresì, opportuno:

  • garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
  • raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
  • favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Si conferma che la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Rispetto alle precedenti versioni l’attuale protocollo condiviso riporta diverse novità, anche se per lo più in relazione alla nuova normativa di riferimento e alla riscrittura di alcune misure e indicazioni (ad esempio non si parla più di “smart working”, ma di “lavoro agile”).

Ad esempio, riguardo all’uso dei dispositivi di protezione individuale nel punto 6 del Protocollo condiviso si indica che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021”.

Altre novità riguardano poi, a titolo esemplificativo, le trasferte. Scompare il riferimento alla sospensione/annullamento e si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.

Un’altra novità è nel punto 2 ed è relativa alla riammissione al lavoro dopo il contagio: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”.

(Fonte: puntosicuro)