Autorizzazione allo scarico di acque industriali

Come da definizione riportata nell’art. 74 comma 1 del D.lgs. 152/06 per scarico si intende “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.”

L’art. 124 del D.lgs. 152/06 prevede che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”.

La  domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata:

  • dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare;
  • dalla tipologia del ricettore;
  • dall’ indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo.

Chiunque scarichi acque reflue senza l’autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 euro.

Cosa può fare SAEF per te?

I nostri tecnici possono occuparsi dei seguenti servizi:

  • Individuazione della tipologia di scarico e relativa autorizzazione necessaria;
  • Redazione delle evidenze documentali da presentare agli Enti;
  • Presentazione della pratica di autorizzazione allo scarico;
  • Gestione degli adempimenti prescritti dalle autorizzazioni.

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