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Come cambia la formazione in materia di sicurezza con la sua entrata in vigore 

Dopo un travaglio di quasi tre anni, finalmente è stato sancito il NUOVO ACCORDO STATO REGIONI sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro (a breve è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). 
Ecco le modifiche piĂą significative che verranno introdotte: 

Innanzitutto è previsto l’obbligo di formazione per tutti i Datori di Lavoro (indipendentemente dal fatto che ricoprano o meno il ruolo di RSPP). Il corso, della durata minima di 16 ore, servirĂ  a generare consapevolezza sulle responsabilitĂ  connesse a questo ruolo, fornendo le necessarie competenze organizzative, gestionali e giuridiche. Il corso potrĂ  essere fruito in presenza oppure a distanza (in videoconferenza o in e-learning). 

Altra novitĂ  rilevante è relativa alla durata del corso per Preposti, che aumenta da 8 a 12 ore (in questo caso fruibili solo in presenza o in videoconferenza, no e-learning). A testimonianza del ruolo strategico che i legislatori vogliono attribuire a questa figura, ricordiamo altresì che l’obbligo di aggiornamento da quinquennale diventa biennale (previste sempre 6 ore): se il corso di formazione/aggiornamento è stato erogato da piĂą di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrĂ  essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.  

La durata del corso per Dirigenti (fruibile in presenza, videoconferenza o e-learning) invece, scenderĂ  da 16 a 12 ore (piĂą eventualmente altre 6 ore per imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento resta di 6 ore ogni cinque anni. 

Viene finalmente normato anche il corso per lavoratori che operano in ambiente sospetti di inquinamento, i cosiddetti spazi confinati: durerĂ  12 ore (4 di teoria + 8 di pratica); anche in questo caso aggiornamento quinquennale (4 ore). 

Per quanto concerne gli addetti all’utilizzo di attrezzature da lavoro, oltre a confermare le precedenti disposizioni circa il carrello elevatore, la PLE, la gru ecc., viene regolamentata anche la formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di carriponte, che costituiva probabilmente uno dei “buchi” piĂą rilevanti dei precedenti accordi Stato Regioni: il corso avrĂ  una durata minima di 10 ore (4 di teoria + 6 di pratica). 

Il nuovo Accordo pone grande enfasi sul processo di organizzazione dei corsi, dall’analisi dei fabbisogni alle modalitĂ  di erogazione, fino alle attivitĂ  di monitoraggio e valutazione necessarie ad adottare eventuali misure di miglioramento: tutto ciò nell’ottica, assolutamente condivisibile ed auspicabile, che una maggior personalizzazione dei corsi ne accresca l’efficacia. 

NB: il numero max di allievi scende a 30 (da 35) per le lezioni teoriche; laddove sia prevista una parte pratica, va rispettato il rapporto 1:6 tra docente e allievi.

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