Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.)

D.Lgs. 81/08 Titolo I – Principi Comuni sezione II Artt. 28-30

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per qualunque azienda abbia almeno un lavoratore dipendente.

Che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), chiamato anche Documento Prevenzione Rischi, è un documento fondamentale nel campo della sicurezza sul lavoro. È richiesto dalla normativa e il suo obiettivo è di identificare e valutare i rischi all’interno di un’azienda o di un luogo di lavoro, nonché di proporre misure preventive e di protezione per ridurre o eliminare tali rischi.

La valutazione dei rischi sul lavoro è un processo sistematico e metodico finalizzato a identificare, analizzare e valutare i potenziali pericoli e rischi presenti nell’ambiente lavorativo. L’obiettivo principale della valutazione dei rischi è garantire la sicurezza sul lavoro e la salute dei lavoratori, nonché prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali.

La redazione del DVR rappresenta una pratica fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro, identificando e valutando in modo completo i potenziali pericoli presenti e implementando le misure preventive adeguate per proteggere la salute e il benessere dei lavoratori.

Chi redige il DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo quanto disposto agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, deve essere redatto dal Datore di Lavoro per ciascuna unità produttiva.
L’omissione dell’elaborazione del DVR comporta il rischio di incorrere in ammende fino a 4.384,00 euro.

Ai sensi dell’art. 17 del Decreto 81/2008 e s.m.i. il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi in azienda sotto la sua responsabilità giuridica, senza possibilità di delegare a terzi tale responsabilità.

Le altre figure che collaborano nella stesura del DVR sono:

Cosa deve contenere il Documento di valutazione dei rischi

In generale, il DVR include i seguenti elementi:

  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
  • L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • Il programma delle misure di sicurezza ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure di sicurezza da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • L’indicazione dei nominativi delle varie figure della sicurezza;
  • L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Quando può essere richiesto il DVR

  • Controllo da parte di INAIL, INPS e ASL;
  • Assunzione personale dipendente con contratto di apprendistato o formazione;
  • Assunzione di personale con l’utilizzo dei voucher;
  • Inserimento in ditta di stagisti;
  • Partecipazione a gare d’appalto pubbliche di qualsiasi genere;
  • Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi ente pubblico quali comuni, regioni, ecc.;
  • Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa partecipata o di proprietà della pubblica amministrazione;
  • Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa privata con filiera di certificazione ISO o similari.

DVR e Smart Working

La modalità di lavoro da casa (smartworking), o da qualunque altro luogo, non è attivabile a piacimento, ma deve sottostare ad una normativa ben precisa in materia giuslavoristica e di sicurezza sul lavoro.

Per questo periodo, sono state introdotte procedure “semplificate” per attivare accordi di smart working, ma è un’opzione che deve sottostare a precisi obblighi informativi presso i lavoratori e di comunicazione al Ministero del Lavoro. Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica.

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