Certificato di prevenzione incendi
Le attività d’impresa soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono ricomprese in un allegato alla normativa (DPR 151/2011) suddivise in 3 categorie: A, B, C a seconda della complessità.
- Alla Categoria A o di prima classe, spetta solo di presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e non è più previsto il preventivo parere di conformità dei comandi dei VV.FF.
- Nella Categoria B o di seconda classe, con un livello di complessità più alto, devono presentare il progetto di adeguamento, successiva approvazione da parte del comando dei VV.FF. e SCIA. Per le due categorie A e B, i controlli verranno eseguiti entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.
- Le attività di terza classe, Categoria C, con un livello di complessità ancora più alto, devono presentare il progetto di adeguamento, attendere il sopralluogo da parte del comando dei VV.FF. e loro approvazione, e rilascio del CPI. Il sopralluogo sarà effettuato entro 60 giorni.
Il Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi (DPR 151/2011) ha introdotto un nuovo elenco rispetto a quello esistente dal 1982 rispetto alle attività soggette alle visite e ai controlli per la prevenzioni incendi, i cui soggetti devono obbligatoriamente adeguarsi.
Tipologia di attività
- Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi (GASOLIO/GPL);
- Carrozzerie e officine di riparazione di autoveicoli con superficie superiore ai 300 mq o con oltre 5 addetti;
- Depositi di carta, cartone e archivi di materiale cartaceo;
- Stabilimenti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili, gomma o plastica (<5000 kg);
- Alberghi, pensioni, motel, case per ferie, bed & breakfast con oltre 25 posti letto;
- Autorimesse pubbliche e private con superficie complessiva superiore a 300 mq;
- Impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kW;
- Officine con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura e taglio;
- Attività soggette a prevenzione incendio (già in possesso di CPI) con aggiunta di fotovoltaico.
La scadenza del 7 ottobre 2012 è stata differita di un anno dal decreto legge 83/2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”. La nuova scadenza di adeguamento è quindi il 7 ottobre 2013!
Per effettuare una corretta redazione del CPI effettuiamo il seguente servizio:
- identificazione delle attività soggette e individuazione categoria di appartenenza;
- sopralluogo presso l’ambiente di lavoro;
- rilievi, raccolta dati;
- indicazione delle eventuali criticità rilevate e delle modalità per la messa a norma;
- elaborazione SCIA – Progetto;
- protocollo documentazione presso VV.FF.;
- consegna SCIA – CPI.