Il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Data pubblicazione: 09/02/2023

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Incarico di Responsabile tecnico gestione rifiuti presso Albo gestori ambientali

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1. Introduzione e quadro informativo

Il Responsabile tecnico rappresenta una figura di particolare rilievo per comporre la rosa di elementi che concorrono a formare il requisito di idoneità tecnica richiesto alle imprese che si iscrivono all’albo nazionale dei gestori ambientali.

Per esercitare, infatti, diverse attività legate al trattamento dei rifiuti, l’impresa deve essere iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali (nelle categorie specifiche per cui esercita l’attività) e per farlo, deve avvalersi di un responsabile tecnico per la gestione ambientale.

1.1 Chi è il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Il Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti (RT) è quella figura, interna o esterna all’azienda in forma di consulente, che risponde delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale atte a garantire il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria. I compiti e le responsabilità della figura (introdotte con il Decreto ministeriale 324 del 1991 e chiarite con successive circolari) vengono trattate nell’articolo 212 del Testo unico ambientale che affida al regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo (decreto-legge numero 120 del 2014) la definizione dei compiti e delle responsabilità di questa figura.

L’obbligo di avere un Responsabile tecnico gestione rifiuti dipende dalla quantità e dalla pericolosità dei rifiuti che l’azienda produce e gestisce, e dalla legislazione vigente del paese di riferimento.

Di fatto, imprese ed enti che fanno richiesta di iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali devono nominare almeno un responsabile tecnico che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa (professionali e soggettivi). In particolare, il responsabile tecnico di gestione ambientale dovrà avere un idoneo titolo di studio, una comprovabile esperienza maturata nei settori di attività per i quali si richiede l’iscrizione e un’idoneità che deve essere provata attraverso una verifica iniziale e verifiche quinquennali periodiche.

Le verifiche quinquennali dell’idoneità nascono dall’esigenza di provare periodicamente la preparazione della figura su una materia, quella ambientale, in continuo e costante aggiornamento. Tali verifiche vengono gestite dalle sezioni regionali dell’albo.

Per svolgere il ruolo di responsabile tecnico di gestione ambientale, quindi, è necessario sostenere e superare un esame iniziale e sottoporsi ad esami quinquennali di aggiornamento.

1.2 Chi nomina il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

In Italia, la nomina del responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti è stabilita dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Le imprese e gli enti per potersi iscrivere all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 devono nominare almeno un Responsabile tecnico, che deve assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

2. Compiti generali e responsabilità del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Il compito principale del Responsabile tecnico gestione rifiuti è quello di porre in essere tutte le azioni mirate ad assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti da parte dell’impresa, nello scrupoloso rispetto ella normativa in vigore. Non solo. Ruolo del responsabile tecnico è anche quello di vigilare affinché all’intero dell’impresa la normativa sia scrupolosamente rispettata.

È opportuno chiarire che il responsabile tecnico è una figura che svolge un’attività in maniera effettiva e continuativa. Può essere una figura interna all’impresa, oppure questo ruolo può essere ricoperto anche da una figura o un soggetto esterno all’organizzazione, purché in possesso di tutti i requisiti necessari.

I compiti generali del responsabile tecnico della gestione ambientale sono stati definiti, con apposita delibera, dal Comitato nazionale (compiti e responsabilità attribuiti dal regolamento sul funzionamento dell’albo). Tali compiti e responsabilità differiscono in funzione delle categorie di iscrizione all’albo per le quali si svolge l’incarico di responsabile tecnico.

In linea generale, comunque, il responsabile tecnico di gestione ambientale:

  • Coordina l’attività degli addetti dell’impresa;
  • Definisce (per quanto gli compete) le procedure idonee a gestire eventuali situazioni di urgenza dovute a incidenti, eventi non prevedibili (tali procedure concorrono anche alla stesura dei piani volti ad impedire l’accadere di circostanze di urgenza);
  • Vigila sul rispetto delle normative in materia di gestione ambientale;
  • Vigila e verifica sulla validità di iscrizioni e autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.;

Da questi compiti si capisce bene che il responsabile tecnico è una figura ad elevata professionalità, sia sotto il profilo prettamente tecnico, sia sotto il profilo normativo.

Si pensi che per alcuni cruciali aspetti dell’attività d’impresa il responsabile tecnico della gestione ambientale sostituisce addirittura il rappresentante legale dell’impresa. Ed è per questo motivo che assume una serie di responsabilità non soltanto civili, ma anche penali.

3. I compiti specifici del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

3.1 Per il trasporto dei rifiuti

Per quanto attiene il trasporto dei rifiuti, il Responsabile tecnico gestione rifiuti ha una serie di compiti specifici, in particolare:

  • Redige e sottoscrive l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione alla tipologia di rifiuti da trasportare;
  • Controlla e verifica la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto, nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto, differenti per le diverse tipologia di rifiuto;
  • Definisce le procedure per controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all’albo;
  • Definisce le procedure per verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico dei veicoli, il rispetto della normativa applicabile. Attraverso l’esame visivo, inoltre, verifica la corrispondenza fra il rifiuto da trasportare e le indicazioni del produttore o del detentore;
  • Definisce le procedure per eseguire correttamente le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti oggetto del trasporto.
  • Definisce le procedure per garantire la sicurezza del carico durante la fase di trasporto
  • Definisce le procedure per garantire che a bordo dei mezzi ci siano i documenti e le attrezzature di sicurezza.
  • Garantisce che i conducenti dei mezzi siano stati adeguatamente formati e informati sul corretto svolgimento dell’attività di trasporto.
  • Garantisce che sia stata svolta nei confronti dei conducenti e degli addetti dell’impresa, un’adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dell’altra documentazione che accompagna il rifiuto.
  • Coordina l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare e nel caso di incidente o eventi imprevisti.

3.2 Per la gestione dei centri di raccolta

Il Responsabile tecnico gestione rifiuti ha compiti specifici anche per quanto riguarda la gestione dei centri di raccolta.

In particolare, è compito del Responsabile tecnico gestione rifiuti, attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di racconta, seguendo scrupolosamente le modalità previste dal Comitato nazionale.

Non solo: rientra nella sua sfera di attività obbligatoria anche la verifica che i centri di racconta siano stati allestiti e vengano gestiti in piena aderenza e conformità con le disposizioni normative vigenti.

3.3 Per l’intermediazione e il commercio dei rifiuti senza detenzione

Può verificarsi la casistica che il Responsabile tecnico gestione rifiuti si trovi a gestire l’intermediazione e il commercio dei rifiuti senza detenzione. In quel caso ha nuovamente compiti specifici.

In primo luogo, deve garantire un’adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e la tenuta dei documenti: i registri di carico e scarico, ulteriore documentazione che accompagna il rifiuto come i formulati di identificazione, nel caso di merci pericolose la relativa documentazione.

Inoltre, è tenuto a verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio senza detenzione.

3.4 Per la bonifica dei siti

Nel caso in cui ci si trovi di fronte alla necessità di bonificare un sito, il Responsabile tecnico gestione rifiuti assume in capo a lui diversi compiti.

Il primo è quello di produrre, collaborando con il rappresentante legale dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale vengono indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la relativa disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione.

Nel caso specifico in cui l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non indicate nell’elenco stabilito dal comitato nazionale, il Responsabile tecnico gestione rifiuti dovrà stilare una redazione (che andrà firmata anche dal rappresentante legale) dalla quale emerga che tali attrezzature sono state effettivamente utilizzate e che erano idonee agli interventi di bonifica necessari.

Infine, il Responsabile tecnico gestione rifiuti dovrà verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature e verificare che l’organizzazione dell’impresa sia completamente aderente alle normative in vigore nel settore.

3.5 Per la bonifica dei rifiuti contenenti amianto

Nel caso di bonifica di beni (o rifiuti) contenti amianto sulle spalle del Responsabile Tecnico gestione rifiuti, ricadono ulteriori compiti.

In particolare, sarà tenuto a produrre, sempre in stretta collaborazione con il rappresentante legale dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicati tipologia e valore di acquisto delle attrezzature minime necessarie all’attività di bonifica, nonché il relativo stato di conservazione e la disponibilità in capo all’impresa di tali attrezzature.

In secondo luogo, come nel caso precedente, dovrà verificare il mantenimento del requisito di idoneità delle attrezzature e verificare che l’organizzazione dell’impresa sia perfettamente adeguata alle normative di settore.

4. Requisiti di idoneità del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

4.1 I requisiti di formazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Considerando le gravose responsabilità assegnate alla figura, il Responsabile tecnico gestione rifiuti ha specifici oneri formativi ai quali fare riferimento.

La sua professionalità e la conoscenza del settore di operatività devono essere comprovate da una verifica iniziale (un esame necessario all’abilitazione alla professione) e a verifiche periodiche, con cadenza quinquennale, che comprovino in capo a questa figura la conoscenza di tutte le informazioni e le nozioni riguardanti l’aggiornamento del settore.

È il Comitato nazionale a stabilire quali sono le materie, i contenuti, i criteri e le modalità ai quali il Responsabile tecnico dovrà far riferimento sia per l’esame iniziale che per i successivi aggiornamenti. La normativa prevede alcune variazioni nel caso della coincidenza e contemporaneità fra rappresentante legale dell’impresa e Responsabile tecnico: in questo caso il Responsabile tecnico gestione rifiuti è dispensato dalle verifiche periodiche qualora abbia maturato esperienza di almeno 20 anni all’interno del settore di attività per il quale chiede l’iscrizione all’albo.

I 20 anni non devono per forza essere continuativi: sono concesse delle interruzioni pari a non oltre 4 anni, purché l’interruzione non riguardi l’ultimo anno di attività.

Fanno eccezione alla normativa generale anche i Responsabili tecnici delle imprese che risultano iscritti al 16 ottobre 2017. Queste figure possono svolgere l’attività in regime transitorio per 5 anni, possono svolgere ruolo di RT anche per altre imprese (iscritte nella stessa categoria), conservano l’idoneità per la categoria di iscrizione, sostengono la verifica di aggiornamento a partire da gennaio 2021.

4.2 Titoli di studio necessari per diventare Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Il Responsabile tecnico gestione rifiuti è una figura complessa, che deve essere dotata di conoscenze approfondite su un settore in continua evoluzione e in continuo cambiamento. Se quindi da un lato l’aggiornamento è fondamentale, anche la base di studio è considerata una condizione irrinunciabile per questa figura.

Per poter accedere alle verifiche, infatti, è necessario essere in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore.

Per quanto riguarda i titoli universitari, esserne in possesso permette di dover “vantare” meno anni di attività. In particolare, per l’intermediazione e il commercio dei rifiuti senza detenzione è ritenuto idoneo ogni tipo di laurea, per la bonifica dei siti sono ritenute idonee lauree in ingegneria, chimica, biologia e geologia.

4.3 Esperienza pregressa necessaria

Il Responsabile tecnico gestione rifiuti per potersi iscrivere in specifici settori di attività deve dimostrare un’esperienza pregressa.

La normativa chiarisce approfonditamente cosa intende per esperienza pregressa. Per esperienza pregressa di intende:

  • l’aver ricoperto il ruolo di rappresentante legale di un’impresa operante nel settore di attività per il quale si richiede l’iscrizione;
  • essere stato Responsabile tecnico o direttore tecnico di un’impresa di questo genere;
  • essere stato dirigente o funzionario direttivo tecnico nel settore per cui si richiede l’iscrizione;
  • essere stato dipendente affiancato al Responsabile tecnico.

Per quanto riguarda la sola categoria dell’intermediazione e del commercio, è ritenuta esperienza pregressa anche l’aver lavorato in altre attività inerenti la gestione dei rifiuti.

4.4 Casistiche di incompatibilità

È previsto che il Responsabile tecnico gestione rifiuti possa svolgere questo incarico per più imprese contemporaneamente. In quel caso specifico il Responsabile tecnico dovrà informare puntualmente (attraverso un modulo messo a disposizione dal Comitato nazionale) tutte le imprese per cui lavora della contemporanea attività svolta per conto di altri.

Il rappresentante legale di ogni impresa dovrà prenderne atto e accettarla e tale dichiarazione sarà da produrre al momento della domanda di iscrizione, rinnovo o variazione del Responsabile tecnico alla sezione di operatività competente.

Le sezioni regionali sono tenute a valutare caso per caso eventuali estremi di incompatibilità a fronte di ruoli di RT per diverse imprese contemporanei. Il Responsabile tecnico gestione rifiuti che intende svolgere questo ruolo per imprese private, se componente della sezione regionale, è tenuto a dimettersi dal ruolo di componente per evidente incompatibilità (in questo caso verrebbe meno il requisito dell’imparzialità in capo ai componenti delle sezioni regionali).

4.5 Verifiche per l’idoneità

Gli esami che il Responsabile tecnico gestione rifiuti è tenuto a sostenere, come detto nelle sezioni precedenti, sono di due tipologie: un esame iniziale ed esami quinquennali per dimostrare la conoscenza degli aggiornamenti.

Nella normativa di riferimento gli esami sono indicati come “verifiche”. Tali verifiche si svolgono in forma scritta e sono impostate come quiz a risposta multipla (pubblicati sul sito dell’Albo nazionale dei gestori ambientali).

Gli argomenti delle verifiche sono molteplici e prevedono un modulo generale per tutte le categorie e moduli specialistici per le categorie specifiche: trasporto dei rifiuti, commercio e intermediazione, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto. La verifica avrà poi validità quinquennale. Nel caso in cui il soggetto non superi la verifica quinquennale o non la sostenga, perde immediatamente il requisito per poter svolgere quella funzione.

Le verifiche si svolgono in date e luoghi che vengono comunicati ogni anno entro il 30 novembre dall’Albo nazionale dei gestori ambientali. A seguito della comunicazione, la domanda per sostenere la verifica va inoltrata esclusivamente con modalità on line.

Esistono alcuni requisiti per essere ammesso alle verifiche:

  • essere cittadino italiano o Stati UE o stati extra UE a patto che lo Stato riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
  • essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (con dispensa per i responsabili tecnici di imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017);
  • avere provveduto a formalizzare e pagare la regolare iscrizione.

L’aspirante Responsabile tecnico potrà iscriversi ad un massimo di 3 moduli per ogni sessione d’esame. A valutare la preparazione sarà una commissione composta dalla sezione regionale di riferimento.

5. Cessazione dell’incarico

5.1 La cessazione dell’incarico e le conseguenze per l’impresa

Trattandosi di una figura estremamente specialistica, anche il momento di cessazione dell’incarico del Responsabile tecnico gestione rifiuti deve essere disciplinato in maniera approfondita e precisa.

La normativa è quindi intervenuta nel maggio 2020 per illustrare in maniera puntuale la materia. La legge prevede, infatti, l’applicazione di procedure molto rigide nel caso di cessazione dell’incarico.

Nel caso di perdita del requisito, la qualifica di Responsabile tecnico cessa immediatamente di avere valore legale (in questo caso l’impresa può svolgere per un limite di 90 giorni l’attività, affidando pro tempore al rappresentante legale le funzioni del responsabile tecnico di gestione ambientale).

Nel caso di diversa interruzione dell’attività (non quindi conseguente alla perdita del requisito), l’impresa è tenuta a darne comunicazione alla sezione regionale competente (entro 30 giorni), obbligo che ricade anche sul Responsabile tecnico che cessa il rapporto. Tuttavia, fino alla ricezione della comunicazione da parte della sezione regionale competente, il Responsabile tecnico avrà ancora in capo le responsabilità legate al suo ruolo per conto dell’impresa. Dall’avvenuta ricezione “scattano” i 90 giorni di esercizio provvisorio dell’attività da parte del rappresentante legale dell’impresa. Nel caso in cui, decorso il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’impresa non abbia formalizzato la nomina di un nuovo Responsabile tecnico gestione rifiuti, all’impresa stessa sarà interdetta la presentazione di domande di variazione e di rinnovo dell’iscrizione per quelle categorie “scoperte” dal responsabile tecnico.

Sono previste anche conseguenze disciplinari e sanzioni:

  • in caso di mancata comunicazione entro 30 giorni, la sezione regionale avvia la procedura disciplinare di sospensione dall’iscrizione per le categorie scoperte.
  • nel caso, invece, di sforamento del termine dei 90 giorni di attività provvisoria, la sezione regionale avvia il procedimento disciplinare che si conclude con la cancellazione dell’impresa dall’albo per le categorie di iscrizione specifiche, non più coperte dal Responsabile tecnico.

6. Conclusioni

La figura del Responsabile tecnico gestione rifiuti è una figura complessa e che richiede moltissimi passaggi normativi, sia in attivazione del servizio, che in mantenimento dello stesso.

Il Responsabile tecnico gestione rifiuti ha gravose responsabilità sia in ambito civile, che in ambito penale. Inoltre deve essere in possesso di requisiti specifici, che vanno costantemente aggiornati (nel caso delle “verifiche”). Eccezion fatta per quelle imprese che operano nel campo ambientale (per le quali la figura del responsabile tecnico è “portante” rispetto al core business dell’impresa), la maggior parte delle imprese costrette a trattare rifiuti, ma non operanti in campo aziendale, spesso non hanno la “forza” di individuare al loro interno una figura così specifica e totalmente dedicata al ruolo. Per questo motivo, il consiglio è quello di fare ricorso a società specializzate che svolgono il ruolo di Responsabile tecnico gestione rifiuti per l’impresa, senza produrre eccessive complicanze all’interno dell’impresa stessa, garantendo un servizio puntuale e preciso, garantendo la piena aderenza con la normativa di riferimento (compliance) e permettendo all’impresa di concentrarsi squisitamente sul proprio business, senza dover pensare al tema dei rifiuti, che viene a quel punto “trattato” da esperti affidabili e capaci.