Guida all’OT 23: lo sconto del tasso medio di tariffa per prevenzione

Data pubblicazione: 28/08/2023

Sei interessato a questo servizio?

OT23 – Riduzione tasso INAIL

Scopri di più

L’OT 23 è un’agevolazione fiscale riservata ad imprese considerate virtuose in termini di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Si parte da questa considerazione per illustrare un’opportunità che l’INAIL mette a disposizione di quelle aziende che, nel corso dell’anno, approntano interventi migliorativi rispetto alle tematiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla vigente normativa in materia.

L’OT 23 rappresenta, quindi, uno sconto su una quota “dovuta” per legge dalle aziende, una sorta di premio per gli imprenditori che si dimostrano sensibili al tema della sicurezza e che tramutano questa sensibilità in atti concreti. La normativa, infatti, prevede che ogni azienda sia tenuta annualmente a versare all’INAIL, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, una quota assicurativa.

Nell’ottica di sussidiarietà e compartecipazione che regge il funzionamento dell’Istituto, infatti, l’INAIL per poter garantire i servizi nel caso di infortunio, malattia professionale o invalidità, richiede il pagamento di una quota a tutte le aziende che operano sul territorio nazionale. Le modalità per l’applicazione delle tariffe ed il pagamento dei premi assicurativi INAIL, approvate con D.M. 27 febbraio 2019, prevedono, oltre all’oscillazione per andamento infortunistico, un’ulteriore oscillazione in riduzione, in favore delle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia di sicurezza (d. lgs. n. 81/2008 e specifiche normative di settore).

Le condizioni e le caratteristiche specifiche dell’impresa contribuiscono a definire l’ammontare della quota dovuta all’INAIL.

Si specifica che il pagamento di questa quota non è un gesto facoltativo, bensì un obbligo di legge. Facendo salvi eventuali distinguo, infatti, la quota assicurativa viene versata da tutte le aziende che operano sul territorio nazionale. Tuttavia, come indicato in precedenza, l’istituto premia quelle imprese che si distinguono sui temi della sicurezza sul lavoro. Una strategia che mira ad arginare il terribile fenomeno degli infortuni (mortali e non) sul luogo di lavoro, triste realtà italiana, che ogni anno interessa centinaia di migliaia di persone, oltre 1000 delle quali, purtroppo rimangono vittime del lavoro. In quest’ottica l’INAIL premia le aziende che, con interventi specifici e mirati, mettono in campo strategie di prevenzione agli infortuni, malattie professionali e interventi di responsabilità sociale.

È un’impostazione che intende favorire, anziché addirittura spingere ogni impresa a mettere in campo, nelle sue possibilità operative, tutte quelle situazioni e tutti quegli accorgimenti che sono in grado di diminuire le condizioni di rischio per i lavoratori all’interno dell’impresa stessa.

In estrema sintesi, quindi, è un premio concesso a chi si distingue: ecco perché l’OT23 è considerata un’agevolazione, un aiuto nei confronti delle imprese che hanno deciso di sposare una nuova cultura della sicurezza e che traspongono in fatti concreti e in progetti questa nuova cultura.

Tra i presupposti applicativi abbiamo, oltre al rispetto del decreto 81/08, anche la regolarità contributiva (DURC). La logica applicata è quella dell’assenza di irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi o comunque sospesi (rif. a DM 30 gennaio 2015 violazioni quali cause ostative). L’INAIL ha provveduto alla pubblicazione dell’istruzione operativa per la compilazione del modello OT23 (nota operativa) nel luglio 2021, con l’aggiornamento annuale, prevedendo la scadenza della presentazione delle domande relative all’anno 2021, al 28 febbraio 2022 e aggiornando, rispetto al sistema precedente, soltanto gli interventi di cui alla lettera E1 (vedi in seguito nella sezione 8).

Come funziona l’OT 23

Essendo un’agevolazione, la richiesta per la scontistica legata al modello OT 23, deve essere presenta attraverso la redazione della cosiddetta “dichiarazione sostitutiva“.

A redigere tale richiesta e inoltrarle all’istituto (l’INAIL) dovrà essere il datore di lavoro.  Tale richiesta tiene conto degli interventi a valere sull’aumento delle condizioni di sicurezza relativi all’anno solare concluso in precedenza rispetto a quello di inoltro della domanda. In sintesi, si tratta di tutti quegli adempimenti che sono stati rivolti a migliorare le dinamiche di prevenzione infortuni all’interno dell’impresa richiedente. Per fare un esempio: se la richiesta di scontistica viene inoltrata nel corso del 2023, gli interventi messi a valore devono essere stati effettuati nel corso del 2022.

La scadenza di presentazione della domanda varia ogni anno, ma in linea di massima è fissata entro la fine di febbraio dell’anno che segue gli interventi migliorativi.

Non è previsto il recapito di alcun documento cartaceo agli uffici dell’Istituto, poiché, anche per semplificare le modalità di richiesta e trasmissione, l’invio di tale domanda avviene esclusivamente per via telematica.

L’agevolazione è rivolta a tutte le aziende che operano sul territorio nazionale e che sono in regola in termini di regolarità contributivaregolarità assicurativa, disposizione obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene sul luogo di lavoro. Ovviamente devono essere anche dimostrati gli interventi migliorativi che “valgono” lo sconto sul premio assicurativo.

Non è previsto per l’OT 23, a differenza di quanto accadeva in precedenza per l’OT 20, un periodo minimo di operatività dell’azienda: possono accedere all’agevolazione, quindi tutte le aziende attive che rispettino i requisiti richiesti per la partecipazione. La valutazione degli interventi migliorativi è in funzione della genesi di un punteggio, che si crea a seguito a vari paramenti. Tale punteggio, per fare in modo che l’impresa possa ottenere lo sconto, non deve essere in ogni caso inferiore ai 100 punti.

Importante specificare che gli interventi migliorativi che possono avere peso sulla creazione del punteggio devono essere esclusi da quelli minimi richiesti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. In sintesi: tutto ciò che eccede spontaneamente e non forzatamente gli elementi compresi nel decreto 81/2008, testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Gli interventi migliorativi ammessi dall’INAIL

La rosa di interventi migliorativi ammessi dall’INAIL è molto ampia. Con il superamento di OT 24 e OT 20, uniti in un unico modello, ovvero l’OT 23, la cui efficacia è già stata verificata nel 2021 sull’esercizio 2020 , l’INAIL ha inteso anche spingere la coscienza delle aziende verso l’impostazione di una nuova filosofia di interventi migliorativi, ampliando la rosa di tali interventi e aumentando quegli interventi che rientrano nella sfera della responsabilità sociale delle imprese. Risulta utile sottolineare che se l’azienda supera il punteggio minimo richiesto per accedere all’agevolazione, non beneficia di condizioni vantaggiose aggiuntive. Quindi il raggiungimento dei 100 punti è da considerarsi come soglia utile (oltre che soglia minima) per accedere all’agevolazione.

Per fare un esempio: se la somma degli interventi (oppure anche un singolo intervento significativo) raggiunge la quota di 200 punti, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, nulla cambia per l’azienda.

Per agevolare le aziende nei loro programmi di sviluppo in termini di aumento delle condizioni di sicurezza e salute nel luogo di lavoro, l’Inail ha suddiviso gli interventi utili al raggiungimento del punteggio per l’OT 23 in sei categorie, ognuna delle quali contraddistinta da una lettera dell’alfabeto.

  • La prima, nella sezione di cui alla lettera A, comprende tutti quegli interventi volti alla prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
  • La seconda (la lettera B) comprende tutti quegli interventi migliorativi che aprono alla sfera della prevenzione del rischio stradale;
  • Nella sfera della lettera C rientrano gli interventi di prevenzione delle malattie professionali;
  • Nella lettera D rientrano gli interventi dedicati a formazione, addestramento, informazione;
  • Nella lettera E rientrano le misure organizzative per la gestione della salute e della sicurezza;
  • Nella lettera F vengono considerati gli interventi migliorativi per la gestione delle emergenze e DPI.

In ogni caso tali interventi devono, come detto, essere migliorativi rispetto a tutto ciò che l’azienda ha già messo in atto in ottemperanza alle disposizioni comprese nel decreto 81 del 2008, legge quadro per la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro.

Il modulo di domanda legato alla candidatura dell’azienda per l’ottenimento dell’OT 23, ovvero dello sconto sul premio INAIL in funzione dell’oscillazione del tasso, comprende la dicitura e l’illustrazione di tutti gli interventi, suddivisi per lettera.

Nella compilazione della domanda il progetto verrà illustrato dall’azienda e tale progetto o tale intervento dovrà necessariamente essere ricompreso negli interventi ammissibili. Soltanto in questo modo sarà possibile far corrispondere un determinato punteggio allo specifico intervento.

La soglia minima (o soglia utile) di 100 punti potrà essere raggiunta con la somma dei punteggi assegnati a diversi interventi, oppure con un unico intervento particolarmente significativo che ottiene un punteggio uguale o superiore ai 100 punti.

Gli interventi di prevenzione degli infortuni mortali di cui alla lettera “A”

Tali interventi ricadono nella lettera A della domanda relativa all’OT 23. Questa tipologia di interventi può essere realizzata su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le posizioni assicurative territoriali dell’azienda. Gli interventi di carattere generale riguardano quelle azioni che, seppur generali, hanno contribuito alla diminuzione degli infortuni mortali. In particolare, si tratta di interventi grazie ai quali:

  • A – 1.1 L’azienda ha acquistato e installato permanentemente sistemi per la rilevazione e l’analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi ed asfissianti, installati in postazione fissa negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
  • A – 1.2 L’azienda ha acquistato dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati
  • A – 1.3 L’azienda ha acquistato uno o più sistemi per l’agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
  • A – 1.4 L’azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l’addestramento alle azioni di recupero e salvataggio
  • A – 1.5 L’azienda ha acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell’uomo all’interno di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
    A – 2.1 L’azienda ha installato, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta
  • A – 2.2 L’azienda ha installato, in o su edifici di cui ha la disponibilità giuridica, scale fisse per l’accesso occasionale a postazioni di lavoro elevate
  • A – 3.1 L’azienda ha acquistato e installato dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico delle persone, utili alla prevenzione di incidenti e infortuni, quali rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili
  • A – 3.2 L’azienda ha sostituito con analoghe macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, una o più macchine messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 e rispondenti ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
  • A – 3.3 L’azienda ha adottato procedure lock out – tag out (LOTO) per garantire la sicurezza dell’operatore nelle fasi di pulizia, manutenzione, regolazione, riparazione e ispezione delle macchine e delle altre attrezzature di lavoro
  • A – 3.4 L’azienda ha installato, su macchine operatrici semoventi di sua proprietà, dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro
  • A – 3.5 L’azienda ha installato barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali dalle aree di lavoro di macchine operatrici o in cui è prevista la circolazione di macchine semoventi o veicoli
  • A – 3.6 L’azienda ha sostituito uno o più trattori agricoli o forestali obsoleti di sua proprietà con nuovi trattori dotati di cabina ROPS
  • A – 4.1 L’azienda ha effettuato, nel corso dell’anno, un’analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive
  • A – 5.1 L’azienda ha attuato un’attività di prevenzione dei rischi da punture di imenotteri che prevede: individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica; identificazione lavoratori allergici o a rischio con targhetta o piastrina; formazione sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri; messa a disposizione di farmaci autosomministrabili o somministrabili da personale addestrato; informazione e addestramento all’autosomministrazione, o somministrazione da parte di personale laico, del farmaco

Gli interventi migliorativi di prevenzione del rischio stradale di cui alla lettera “B”

Tali interventi ricadono nella lettera B della domanda relativa all’OT 23. Questa tipologia di interventi può essere realizzata su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le posizioni assicurative territoriali dell’azienda. Sono imputabili a valere sullo sconto del premio (OT 23) della polizza assicurativa INAIL gli interventi di prevenzione del rischio stradale , ovvero nelle fattispecie in cui:

  • B – 1 Il personale che durante l’attività lavorativa fa uso di veicoli a motore personalmente condotti ha effettuato uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura
  • B – 2 L’azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico (non selezionabile insieme a B-3)
  • B – 3 L’azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico per i lavoratori che operano in orario notturno (non selezionabile insieme a B-2)
  • B – 4 L’azienda ha partecipato, nell’ambito di specifici accordi e convenzioni con gli enti competenti, alla realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro quali ad esempio impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, rotatorie, piste ciclabili, ecc.
  • B – 5 L’azienda ha installato, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale
  • B – 6 L’azienda ha installato, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, dispositivi fissi per la rilevazione e l’allarme in caso di colpo di sonno
  • B – 7 L’azienda ha adottato un “codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell’autotrasporto (SSA)” ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti (selezionabile solo dalle aziende del gg 9)
  • B – 8 L’azienda ha installato cronotachigrafi di tipo digitale su almeno il 30% dei veicoli per i quali tale dispositivo non è obbligatorio
  • B – 9 L’azienda ha installato una scatola nera-registratore di eventi conforme alla norma CEI 79-56:2009 su almeno il 30% dei veicoli aziendali
  • B – 10 L’azienda previene la guida in stato di ebbrezza da parte dei conducenti dei veicoli aziendali attraverso almeno una delle misure seguenti: attuazione di una procedura aziendale che assicura che i conducenti non siano sotto l’influenza dell’alcol attraverso l’esecuzione, da parte di personale medico, di test alcolemici prima che si mettano alla guida dei veicoli aziendali; installazione di dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition interlock devices”)

Gli interventi prevenzione delle malattie professionali di cui alla lettera “C”

Tali interventi ricadono nella lettera C della domanda relativa all’OT 23. Questa tipologia di interventi può essere realizzata su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuata in tutte le posizioni assicurative territoriali dell’azienda. L’INAIL annovera fra gli interventi migliorativi meritevoli di punteggio al fine di generare punteggio per lo sconto dell’OT 23 anche quelli di prevenzione delle malattie professionali posti in essere dall’azienda nell’annualità precedente a quella in cui viene presentata la domanda. In particolare, nei casi in cui:

  • C – 1.1 L’azienda ha insonorizzato una o più macchine oppure le ha sostituite con macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, che presentano un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A e un livello di potenza acustica ponderata A inferiori. L’intervento non si applica nel caso di acquisto di macchine usate
  • C – 1.2 L’azienda ha insonorizzato uno o più ambienti di lavoro
  • C – 2.1 L’azienda ha effettuato il “Fit test” sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione
  • C – 2.2 L’azienda ha installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi e/o di agenti cancerogeni o mutageni presenti nei luoghi di lavoro
  • C – 2.3 L’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori a silice libera cristallina respirabile al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 (selezionabile solo dalle aziende che operano nei settori indicati nell’intervento)
  • C – 3.1 L’azienda ha implementato misure correttive per ridurre la concentrazione media di attività di radon nei luoghi di lavoro al piano terra, seminterrato e interrato
  • C – 4.1 L’azienda ha realizzato un’attività di promozione della salute osteoarticolare e muscolare
  • C – 4.2 L’azienda ha introdotto nel processo produttivo una o più macchine per l’esecuzione di una fase operativa che comportava la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza
  • C – 4.3 L’azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzelle e dei dispositivi similari (selezionabile solo dalle aziende che operano nei settori indicati nell’intervento)
  • C – 4.4 L’azienda ha attuato un’attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici che prevede l’offerta ai propri dipendenti di piani personalizzati di assistenza fisioterapica
  • C – 5.1 L’azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un’attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori
  • C – 5.2 L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol
  • C – 5.3 L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro
  • C – 6.1 L’azienda ha realizzato negli ambienti di lavoro uno dei seguenti interventi per evitare condizioni di stress termico derivanti da un “ambiente severo caldo”: installazione di sistemi di condizionamento per il controllo dei parametri microclimatici (temperatura e umidità); realizzazione di barriere e protezioni di tipo e materiali diversi per l’isolamento delle sorgenti radianti; acquisto di capi di vestiario con proprietà riflettenti rispetto alle sorgenti radianti

Gli interventi migliorativi di formazione, addestramento, informazione di cui alla lettera “D”

Tali interventi ricadono nella lettera D della domanda relativa all’OT 23. Anche gli interventi di natura migliorativa cosiddetti di “formazione, addestramento, informazione” ricadono nelle casistiche che permettono di generare un punteggio utile ai fini della candidatura dell’azienda allo sconto relativo all’OT 23 . In particolare, per interventi settoriali generali, si intendono:

  • D – 1 L’azienda ha curato la formazione dei lavoratori stranieri sia attraverso l’organizzazione di corsi integrativi di lingua italiana comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, sia attraverso l’adozione di modalità informative specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro
  • D – 2 L’azienda ha attuato progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro in attuazione dell’Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007
  • D – 3 L’azienda ha attuato interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le misure organizzative relative alla gestione di salute e sicurezza di cui alla lettera “E”

Tali interventi ricadono nella lettera E della domanda relativa all’OT 23. Si definiscono come “Misure organizzative relative alla gestione di salute e sicurezza“. Per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT in quanto, per garantire la massima efficacia prevenzionale, tali interventi devono essere applicati nell’azienda nel suo complesso.
Si precisa che per gli interventi della sezione E, che devono essere realizzati su tutte le PAT del cliente, il settore produttivo deve essere presente su almeno una PAT del cliente. Anche questa tipologia di interventi è funzionale all’acquisizione di uno sconto sull’OT 23 , ovvero sulla quota della polizza dovuta all’INAIL per la copertura di eventuali accadimenti di infortuni sul lavoro e malattie professionali. In particolare, in questa rosa di interventi rientrano le seguenti casistiche:

  • E – 1 L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001:18 o BS OHSAS 18001:07 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA
  • E – 2 L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la Norma UNI 10617 E – 3L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale  internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all’adozione ed implementazione del sistema)
  • E – 4 L’azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a (selezionabile solo dalle aziende dei comparti oggetto delle singole linee di indirizzo):

    • LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AR: Per l’implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Imprese a Rete
    • LINEE DI INDIRIZZO SGSL – MPI: Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole Imprese
    • LINEE DI INDIRIZZO SGI – AE: Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia
    • LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AA: Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa
    • LINEE DI INDIRIZZO: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale
    • LINEE DI INDIRIZZO SGSL-GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori per le Aziende del settore Gomma Plastica
    • LINEE DI INDIRIZZO: Per l’applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro per l’Industria chimica
    • LINEE DI INDIRIZZO SGSL-AS Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio
    • SGSL per le aziende di esercizio dei parchi eolici
    • LINEE DI INDIRIZZO SGSL-U. Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari

  • E – 5 L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014
  • E – 6 L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità al Rapporto tecnico UNI TR 11709:2018 (non selezionabile dalle imprese del settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile e del settore dei servizi ambientali territoriali)
  • E – 7 L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali (selezionabile solo dalle aziende che operano nel settore previsto nell’intervento)
  • E – 8 L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e .m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile
  • E – 9 L’azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 18:2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni –Indirizzi applicativi della UNI ISO 26000”
  • E – 10 L’azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 49:2018 “Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni – Linee guida all’applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000” (selezionabile solo dalle aziende che operano nel settore previsto nell’intervento)
  • E – 11 L’azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 51:2018 “Responsabilità sociale nelle micro e piccole imprese (MPI) e nelle imprese artigiane, ovvero imprese a valore artigiano – Linee guida per l’applicazione del modello di responsabilità sociale secondo UNI ISO 26000” (selezionabile solo dalle aziende che operano nel settore previsto nell’intervento)
  • E – 12 L’azienda ha realizzato modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale (quali ad esempio bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato) asseverati da parte di ente terzo
  • E – 13 L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000
  • E – 14 L’azienda ha presentato alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera  del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) che è stata validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda
  • E – 15 L’azienda ha adottato una buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassivalidate-dalla-Commissione-Consultiva-Permanente.aspx
  • E – 16 L’azienda, nell’anno di riferimento, ha partecipato al premio “Imprese per la sicurezza” – promosso e organizzato da Confindustria e Inail, con la collaborazione tecnica di Associazione Premio Qualità Italia e Accredia – risultando finalista e ha ricevuto la prevista visita in loco da parte del team di valutatori esperti
  • E – 17 L’azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati
  • E – 18 L’azienda ha aderito al “Programma Responsible Care” e ha compilato il Self Assessment Tool disponibile al sito internet http://self-assessment.responsible-care.com

Gli interventi di gestione delle emergenze e dpi di cui alla lettera “F”

Tali interventi ricadono nella lettera F della domanda relativa all’OT 23. Anche gli interventi di natura migliorativa cosiddetti “Di gestione delle emergenze e DPI” ricadono nelle casistiche che permettono di generare un punteggio utile ai fini della candidatura dell’azienda allo sconto relativo all’OT 23. In particolare per interventi settoriali generali, si intendono:

  • F – 1 L’azienda ha dotato i propri lavoratori, le cui mansioni comportano lavoro in solitario, di sistemi di rilevamento “uomo a terra” F – 2 L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato nell’anno la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation)
  • F – 3 L’azienda ha attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine, consistenti in almeno una delle seguenti misure: installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore; installazione di sistemi di videosorveglianza e di sistemi di allarme con chiamata alle forze dell’ordine; miglioramento dell’illuminazione artificiale nella struttura e nelle aree annesse (parcheggi, vie di transito, ecc.)
  • F – 4 L’azienda ha implementato sistemi di controllo a distanza dello stato di efficienza dei dispositivi e delle attrezzature antincendio, che prevedono l’utilizzo di sensoristica integrata
  • F – 5 L’azienda ha attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio di aggressione, consistenti in: procedura aziendale con le indicazioni delle modalità operative da seguire per ridurre il rischio di aggressione; formazione specifica sulle modalità per affrontare i conflitti e le aggressioni; almeno una delle seguenti misure: modifiche del layout delle postazioni di lavoro con installazione di barriere fisiche; sorveglianza fisica e/o sistemi videosorveglianza; sistemi di allarme e richiesta soccorso
  • F – 6 L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (da adottare su tutte le PAT)
  • F – 7 L’azienda ha adottato sistemi di controllo a distanza dell’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori

Che cosa è “l’oscillazione per prevenzione”

Una volta che l’azienda ha messo in campo gli interventi riscontrabili nelle precedenti sezioni, che si ritrovano esattamente sul modulo telematico di domanda per ottenere i benefici legati all’OT 23, al raggiungimento della soglia utile per l’assegnazione dell’agevolazione, scatta il meccanismo che calcola la percentuale di sconto maturata in funzione del numero dei lavoratori, quindi delle dimensioni operative dell’azienda. In questo caso si parla di “oscillazione per prevenzione” ovvero quel meccanismo grazie al quale viene definita la variazione del tasso di premio che si applica all’azienda in funzione degli interventi “virtuosi” messi a regime l’anno precedente a quello durante il quale presenta domanda di sconto per il riconoscimento dell’agevolazione OT 23.

Importante specificare che non si tratta di una riduzione variabile, ma fissa. In sintesi, raggiunta la soglia dei 100 punti, quindi maturata la possibilità di accedere all’agevolazione, l’azienda ha diritto allo sconto sulla polizza assicurativa dovuta all’INAIL, in funzione del numero di dipendenti. L’indicatore è quello del numero lavoratori/anno e le soglie di sconto sono le seguenti:

  • 28% di sconto (fino a 10 lavoratori);
  • 18% di sconto (fra gli 11 e fino a 50 lavoratori);
  • 10% di sconto (fra i 51 e fino a 200 lavoratori);
  • 5% di scontro (oltre 200 lavoratori).

Come si calcola l’indicatore “lavoratori/anno”

Per calcolare il parametro dei lavoratori/anno, quindi evincere la percentuale di sconto legata all’OT 23 alla quale l’azienda ha diritto (previa maturazione, grazie ad interventi migliorativi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, della soglia minima dei 100 punti), bisogna tenere conto che non si tratta esclusivamente del numero dei dipendenti avuti in quell’anno (quello precedente alla domanda di agevolazione).

Quello dei lavoratori/anno è, infatti, un particolare parametro adottato per il sistema tariffario Inail: si calcola rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua, sulla base del periodo di osservazione costituito dal primo triennio del quadriennio precedente l’anno nel quale il tasso oscillato deve trovare applicazione, o di un minore periodo, purché non inferiore a un anno, nelle ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni. Il dato è comunicato alla ditta annualmente sul provvedimento 20SM, nella sezione “determinazione del tasso applicato sulla base dei dati del periodo di osservazioni” ed è distinto per ciascun rischio assicurato (Fonte: INAIL).

Conclusioni e scadenze

La scadenza per ottenere i benefici dell’agevolazione legata all’OT 23 è fissata per il 28 febbraio di ogni anno e la domanda si riferisce a interventi messi in atto nell’anno precedente. La prossima scadenza è, quindi, il 28 febbraio 2024.

Come più volte indicato, tali interventi, oltre a ricadere nelle 6 sezioni descritte in precedenza, dovranno essere stati aggiuntivi a quegli interventi già previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero il decreto 81/2008.

La presentazione della domanda per ottenere lo sconto sulla polizza dovuta all’INAIL per quanto riguarda infortuni sul lavoro e malattie professionali è certamente un passaggio molto costruttivo e utile per le imprese italiane che dimostrano di avere una certa sensibilità sul tema della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. Lo sconto sulla polizza, infatti è molto più che significativo (varia da un massimo del 28 per cento per le aziende fino a 10 lavoratori a un minimo del 5 per cento per le aziende con oltre 200 lavoratori. In ogni caso il valore economico assoluto è sempre molto elevato).

L’obiettivo di questa agevolazione è spingere le aziende ad andare oltre il mero rispetto della normativa in materia e invadere positivamente il campo della responsabilità rispetto alla tutela dei propri lavoratori. È inoltre uno strategico passaggio in termini di sussidiarietà fra pubblico e privato, poiché spinge il privato a mettere in campo azioni (formalmente non dovute) premianti in funzione del bene comune e della salute pubblica.