Capo V Titolo VIII D.Lgs. 81/08
Le radiazioni ottiche artificiali (ROA) sono radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm il cui si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. La tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità. Per esempio, l’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose, ma oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi indiretti come la sovraesposizione a luce visibile che causa disturbi temporanei visivi e il rischio di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione.
La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo del rischio derivante dall’esposizione a ROA, deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.
La valutazione dei rischi dovrà prendere in esame:
Cosa può fare SAEF per te?
I nostri tecnici si occuperanno di valutare l’esposizione a radiazioni ottiche artificiali nella tua attività lavorativa elaborando uno specifico documento di valutazione del rischio.
A tal riguardo, è bene specificare che nell’ambito della valutazione del rischio si prenda in considerazione, in primo luogo, la possibilità di ridurre il rischio alla fonte. Pertanto, risulta fondamentale verificare le modalità di funzionamento ed impiego dei macchinari emettenti sorgenti di radiazioni ottiche e facendo riferimento a quanto indicato dal costruttore sul manuale di istruzioni ed uso. Se l’attività comporta il superamento dei valori limite di esposizione qualora non si adottino specifici dispositivi di protezione, sarà necessario ricorrere a soluzioni tecniche e procedurali.
I tecnici SAEF saranno quindi a disposizione del Datore di Lavoro per supportarlo nel processo decisionale e di miglioramento.
Successivamente, la valutazione dell’esposizione a radiazioni ottiche artificiali dovrà essere aggiornata ogni 4 anni oppure:
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