Valutazione dell’esposizione a Radiazioni ottiche artificiali

Capo V Titolo VIII D.Lgs. 81/08

Le radiazioni ottiche artificiali (ROA) sono radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm suddividendo le stesse in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. La tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino sia la loro gravità. Per esempio, l’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose, ma oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi indiretti come la sovraesposizione a luce visibile che causa disturbi temporanei visivi e il rischio di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo del rischio derivante dall’esposizione a ROA, deve rispettare  le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.

La valutazione dei rischi dell’esposizione a Radiazioni ottiche artificiali dovrà prendere in esame:

  1. Il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
  2. I valori limite di esposizione di cui all’articolo 215 del D.Lgs. 81/08;
  3. Qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
  4. Qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
  5. Qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
  6. L’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  7. La disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione;
  8. Per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
  9. Sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  10. Una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
  11. Le informazioni fornite dai fabbricanti e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

Cosa può fare SAEF per te?

I nostri tecnici si occuperanno di valutare l’esposizione a radiazioni ottiche artificiali nella tua attività lavorativa elaborando uno specifico documento di valutazione del rischio.

A tal riguardo, è bene specificare che nell’ambito della valutazione del rischio si prende in considerazione, in primo luogo, la possibilità di ridurre il rischio alla fonte. Pertanto, risulta fondamentale verificare le modalità  di funzionamento ed impiego dei macchinari emettenti sorgenti di radiazioni ottiche e facendo riferimento a quanto indicato dal costruttore sul manuale di istruzioni ed uso. Se l’attività comporta il superamento dei valori limite di esposizione, qualora non si adottino specifici dispositivi di protezione, sarà necessario ricorrere a soluzioni tecniche e procedurali.

I tecnici SAEF saranno quindi a disposizione del Datore di Lavoro per supportarlo nel processo decisionale e di miglioramento.

Successivamente, la valutazione dell’esposizione a radiazioni ottiche artificiali dovrà essere aggiornata ogni 4 anni oppure:

  • in occasione di modifiche al processo produttivo;
  • qualora la sorveglianza sanitaria ne ravvisi la necessità;
  • in seguito ad infortuni significativi.

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