Trasparenza dei contributi pubblici: cosa c’è da sapere

Data pubblicazione: 16/03/2021

Occorre in primo luogo distinguere gli enti no profit e i soggetti tenuti a iscriversi al registro delle imprese ex articolo 2195 del Codice civile (imprenditori che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria, un’attività bancaria o assicurativa o altre attività ausiliarie delle precedenti): di fatto, il mondo delle imprese.
Gli enti no profit devono pubblicare (a partire dall’esercizio finanziario 2018) entro il 30 giugno di ogni anno nei  propri siti internet o analoghi portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, che gli sono stati effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da: pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato finanziati dalle pubbliche amministrazioni o che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni.

Le imprese invece devono pubblicare tali importi e informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Si precisa che sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti sulla base di un sistema generale, rilevando solo quelli derivanti di rapporti bilaterali in cui è presente un soggetto pubblico, che eroga, e un soggetto appartenente al Terzo settore o al mondo delle imprese, che riceve.

Il legislatore inoltre considera l’esistenza di soggetti che non sono tenuti alla pubblicazione della nota integrativa, che, sempre entro il 30 giugno, devono assolvere l’obbligo, al pari delle associazioni, tramite la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito internet ovvero sui portali dell’associazione di categoria. Tale metodologia è estesa anche ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata di cui all’articolo 2435–bis, pur essendo tenuti a predisporre la nota integrativa ancorché in misura “ridotta”.
Per gli aiuti di Stato e quelli così detti de minimis, la loro pubblicazione nel Registro degli aiuti di Stato, costituisce adempimento dell’obbligo se si dichiara in nota integrativa. In assenza della nota integrativa, l’informazione potrà essere divulgata tramite il sito internet proprio o dell’associazione di categoria.

Quanto alle sanzioni, in precedenza la mancata indicazione in nota integrativa comportava la restituzione delle erogazioni pubbliche decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del bilancio. La nuova formulazione (che include anche i no profit), prevede che all’inosservanza consegua l’irrogazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro. Il perdurare dell’inadempimento o il mancato pagamento della sanzione comporta la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti.

(Fonti: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Il Sole 24 Ore)