Regione Lombardia: disposizioni valide fino al 13 novembre

Data pubblicazione: 29/10/2020

Di fronte alla costante crescita dei contagi da Sars-CoV-2, le istituzioni nazionali e locali mettono continuamente in campo nuove restrizioni, allo scopo di contenere la diffusione del virus e di evitare un lockdown generalizzato, che avrebbe effetti deleteri sulla nostra economia.
Regione Lombardia ha emanato in data 27 ottobre un’ordinanza che, salvo diverse disposizioni, avrà effetto fino al 13 novembre p.v. Eccone i punti salienti:

  • nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali; la chiusura non si applica alle attività di vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali, si applicano le misure limitative e le linee guida per esse previste; le restanti attività ivi presenti (a titolo esemplificativo, parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle rispettive linee guida;
  • le attività che rimangono aperte devono adottare precise disposizioni anti-assembramento, e devono esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” (esclusi i distributori di acqua e di latte e derivati);
  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti e all’interno dei mercati agroalimentari all’ingrosso;
  • i sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive;
  • le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante il ricorso alla didattica a distanza, con quote di attività laboratoriale in presenza;
  • agli altri istituti secondari di secondo grado è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza;
  • i soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in diritto dovere (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua) adeguano la propria didattica alle disposizioni qui previste. Sono pertanto consentite in presenza le sole attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami;
  • le Università sono invitate a promuovere il più possibile la didattica a distanza;
  • resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi.

Resta comunque in vigore quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.

Consulta il TESTO COMPLETO dell’ordinanza.

(Fonte: Regione Lombardia)