Obblighi di trasparenza per i contributi pubblici

Data pubblicazione: 13/01/2020

Il Decreto Crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), è intervenuto in chiarimento dell’adempimento degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche introdotti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 a cui sono tenuti, da un lato, associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri di cui al decreto legislativo n. 286/1998, e dall’altro le imprese.

Chi ha ricevuto pubbliche erogazioni deve darne evidenza in nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.

Le aziende non tenute alla redazione della nota integrativa o che redigono il bilancio in forma abbreviata, devono invece assolvere l’obbligo di trasparenza entro il 30 giugno di ogni anno sui siti internet aziendali o sul portale dell’associazione di categoria a cui appartengono.

L’obbligo si applica a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente “dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

L’obbligo coinvolge quindi gli aiuti di Stato, ossia incentivi connotati da selettività; non sono, invece, soggetti alla disciplina, ad esempio, il credito d’imposta R&S, il superammortamento e l’iperammortamento.

L’obbligo di pubblicazione inoltre non sussiste alllorchè l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Per gli aiuti di Stato e quelli de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti nel sistema effettuata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti stessi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese, a condizione che venga dichiarata, dall’impresa ricevente, l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro, nella nota integrativa del bilancio oppure sul proprio sito web o, in mancanza, sul portale delle associazioni di categoria.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, per l’inosservanza degli obblighi è prevista una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000 euro). Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione, si incorre nella restituzione integrale del beneficio.