Nuovo DPCM, c’è la firma del Presidente del Consiglio

Data pubblicazione: 04/11/2020

Ultimo di una serie di provvedimenti volti a tentare di arginare la diffusione del Sars-CoV-2, ma con ogni probabilità destinato ad avere numerosi seguiti, è stato firmato nelle scorse ore dal Presidente del Consiglio dei Ministri il DPCM del 3 novembre 2020, le cui disposizioni si applicano dal 5 novembre, in sostituzione di quelle del DPCM del 24 ottobre, e sono efficaci fino al 3 dicembre p.v.
Il Decreto conferma e rafforza le misure già in essere, e introduce la novità della suddivisione del territorio in zone di rischio, con diversi livelli di restrizioni.
Vediamo i punti principali del testo, rimandando comunque alla sua lettura integrale per un quadro completo. (download DPCM – download ALLEGATI).

Misure generali:

  • riconfermata la necessità dell’uso della mascherina, e del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (due metri nel caso di attività motoria all’aperto);
  • dalle 22:00 alle 5:00 consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; raccomandazione di limitare al massimo gli spostamenti anche durante le altre fasce orarie;
  • possibilità per gli enti locali di disporre la chiusura di determinate strade o piazze;
  • obbligo per tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
  • raccomandazione di provvedere a igiene costante e accurata delle mani;
  • sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra;
  • sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
  • sospeso lo svolgimento di sport di contatto e di attività sportiva dilettantistica di base;
  • sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
  • sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi;
  • accesso ai luoghi di culto possibile con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
  • sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza;
  • consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di prevenzione;
  • attività commerciali al dettaglio consentite a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • confermata la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole;
  • attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto; tali attività sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;
  • attività inerenti ai servizi alla persona consentite, alla medesima condizione di cui al punto precedente;
  • garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato: consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento;
  • raccomandazione per tutte le attività professionali di potenziare il lavoro a distanza;
  • chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

Nelle Regioni così individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

  • a) vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
  • b) vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • c) sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

  • a) vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati. Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Transito consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
  • b) sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • c) sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto;
  • d) sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • e) consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione; consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • f)  fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
  • g) sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza;
  • h) sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
  • i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza.

Attività produttive industriali e commerciali: fanno testo il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.

Seguono misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, disposizioni in materia di trasporto pubblico di linea e disposizioni specifiche per la disabilità.

(Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri)

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