Mini riforma del Testo Unico di sicurezza

Data pubblicazione: 23/12/2021

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 ha apportato modifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando cosi a modificare e aggiornare il d.lgs. 81/08, cosiddetto TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

La legge di conversione, rispettivamente al Capo III RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, prevede una mini riforma del Testo Unico di sicurezza andando a modificare, l’allegato 1 e gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99.                                      Le modiche interessano:

  • comitati regionali di coordinamento
  • sistema informativo nazionale per la prevenzione
  • vigilanza
  • provvedimento di sospensione dell’attività
  • organismi paritetici
  • ruolo del preposto
  • formazione e addestramento

Tra le novità principali: 

  • oltre a ATS e ASL, i controlli in materia di d.lgs. 81/088 verranno eseguiti anche da INL (si rimanda alla Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 del INL)

  • L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità e alle malattie professionali denunciate.

  • sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro per avvio attività

  • Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

  • il datore di lavoro dovrà individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

  • novità relative agli obblighi dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche;

  • il preposto in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, potrà intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

  • il preposto in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, potrà interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
  • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;

  • aggiornamento ASR relativi alla formazione entro il 30 giugno 2022;

  • formalizzazione dell’addestramento:e l’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato;

  • formazione per il datore di lavoro;

  • aggiornamento almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi per i preposti.

     Per approfondire l’argomento il nostro centro studi ha realizzato una guida sull’argomento.