La gestione dei rifiuti al tempo del Covid

Data pubblicazione: 13/07/2020

La situazione emergenziale connessa all’emergenza Covid sta esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sull’economia, incidendo sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza; risulta necessario intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza ai lavoratori del settore.

La Circolare del 27 marzo 2020 recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni” sottolinea le “pressioni senza precedenti” sulla società e sull’economia con conseguenti ripercussioni anche sulla gestione dei rifiuti.

E indica che per superare questo momento di forte criticità del sistema e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, con il concreto rischio dell’interruzione del servizio, appare necessario fornire indicazioni alle regioni e province autonome che scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, d. lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio.

La Circolare, laddove le competenti autorità si risolvano ad adottare tali ordinanze, indica che è possibile prefigurare regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell’emergenza.

Il documento interviene in primo luogo sulla capacità di stoccaggio degli impianti:

  • si ritiene possibile aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%;
  • si ritiene possibile disporre in relazione ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le ‘quantità massime’ fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005;
  • la procedura relativa all’incremento di dette capacità di stoccaggio dovrebbe essere ricondotta ad una Segnalazione certificata di inizio attività – Scia ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990 la quale rappresenta la modalità maggiormente semplificata che l’ordinamento italiano conosce per rilasciare titoli abilitativi.

Riguardo allo smaltimento in discarica si indica che si ritiene che, ove ciò sia necessario al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nel contesto dell’emergenza, le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 possano prefigurare la modifica temporanea dell’autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi, richiesta da parte del gestore dell’impianto di discarica. Anche in tale caso si ritiene che la procedura possa essere quella della Segnalazione certificata di inizio attività – Scia.

Infine si ritiene possibile prevedere tramite tali ordinanze (ex art. 191, d.lgs. n. 152/2006), ove ciò si renda necessario e limitatamente alla sola fase emergenziale, il conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto.

La Circolare, sempre cercando di coniugare le esigenze di questa fase emergenziale con il rispetto della normativa in materia ambientale, fornisce ulteriori indicazioni sui possibili regimi straordinari in materia di:

  • deposito temporaneo dei rifiuti;
  • deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali;
  • impianti di incenerimento.

(Fonte: puntosicuro)