La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia: istruzioni operative per i luoghi di lavoro

Data pubblicazione: 06/03/2020

Il Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia ha diffuso alcune istruzioni operative per i luoghi di lavoro, al fine di incrementare l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il documento, che alleghiamo, oltre a richiamare la definizione di contatto stretto già formulata dal Ministero della Salute, fornisce “Indicazioni generali da applicare negli ambienti di lavoro”, di seguito sintetizzate.

1. È importante che il datore di lavoro collabori alla diffusione delle informazioni istituzionali in materia;

2. è importante che il datore di lavoro con il Medico Compente e il Servizio di Prevenzione e Protezione:

  • a. raccomandi di evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori, che dovrebbero ad ogni buon conto essere allontanati dal luogo di lavoro;
  • b. sensibilizzi rispetto alle condizioni per l’igiene mettendo a disposizione i prodotti necessari per la pulizia delle mani;
  • c. disponga adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni (vedere nel testo integrale raccomandazioni sui prodotti);
  • d. assicuri la frequente ventilazione degli ambienti normalmente e durante le operazioni di pulizia;

3. In generale limitare i contatti tra persone, riducendo le occasioni di aggregazione: ridurre riunioni, favorire lavoro agile, almeno un metro di distanza tra i partecipanti ad eventuali riunioni, regolamentare l’accesso a spazi comuni (mense, sale caffè, ecc.);

4. È importante che il Datore di Lavoro, nell’attuale scenario emergenziale, individui in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente indicazioni di natura organizzativa/gestionale, adeguate alla sua azienda, al profilo di rischio dei suoi lavoratori ed al contesto di esposizione, in grado di assicurare l’adozione della sorveglianza indicata al paragrafo successivo;

5. È importante ai fini della salvaguardia della salute dei colleghi che i dipendenti che hanno avuto contatto stretto con un caso accertato di COVID-19 ne diano comunicazione al Datore di Lavoro e al Medico Competente.

Sorveglianza

Per la sorveglianza delle persone che lavorano e che sono residenti e/o domiciliati in tutti i Comuni di Regione Lombardia esclusi quelli elencati nel DPCM 1 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario che il lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o il lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 sia sospeso dall’attività lavorativa (in allegato le indicazioni per la certificazione congedo lavorativo per quarantena obbligatoria/fiduciaria) e preso in carico dal Medico di Medicina Generale.

Fatti salvi quindi i principi generali di igiene e di affollamento degli ambienti, coerenti con le indicazioni già fornite dal Ministero della Salute nei giorni scorsi, il documento di Regione Lombardia introduce due aspetti fondamentali rispetto alla gestione aziendale:

i. diffusione delle informazioni ai lavoratori;

ii. individuazione di indicazioni organizzative gestionali per la sorveglianza delle persone che lavorano, che prevede la sospensione dall’attività lavorativa dei lavoratori con sintomatologia respiratoria o contatto con caso di COVID-19 (punti 4, 5 e Sorveglianza sopra riportate);

A tal proposito, in allegato si trova una bozza di informativa per i lavoratori che, rispetto a questi due punti, potrebbe essere utilizzata in azienda, dopo adeguata personalizzazione da parte dell’impresa ed eventuale condivisione con Medico competente, RSPP ed RLS.

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