Investimenti “di fine 2020”: scelta tra due agevolazioni

Data pubblicazione: 20/01/2021

Con la risoluzione 3/E diffusa il 16 gennaio, sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per compensare in F24 i crediti di imposta generati da investimenti in base alla legge 160/2019 e alla legge 178/2020. Per la legge 160/2019 si tratta di 6932 (beni materiali non-Industria 4.0), 6933 (beni materiali Industria 4.0) e 6934 (beni immateriali Industria 4.0). Per la legge 178/2020, abbiamo 6935 (beni materiali e immateriali non-Industria 4.0), 6936 (beni materiali Industria 4.0) e 6937 (beni immateriali Industria 4.0).
Per tutti i codici va indicato, come anno di riferimento, quello di entrata in funzione (beni non-Industria 4.0) o di interconnessione (Industria 4.0).

Mentre per investimenti fino al 15 novembre vale solo la legge 160, per il periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 scatta una prima sovrapposizione tra le due norme. Gli investimenti effettuati in questi 45 giorni, cioè, possono essere collocati nell’una o nell’altra agevolazione a discrezione del contribuente. La legge 178/2020, infatti, non prevede, ad oggi, alcun divieto o vincolo nella scelta.

I contribuenti saranno generalmente indotti a sfruttare i crediti “nuovi” che hanno percentuali più elevate e si utilizzano in tre rate anziché in cinque. Va posta attenzione anche all’importo del plafond: se infatti si prevede di superare, nel primo blocco temporale di nuovi crediti, il limite di spesa ammissibile, vale la pena imputare parte degli investimenti ai crediti della legge 160, utilizzando (anche) il relativo plafond. Attenzione, poi, alle diverse date di partenza delle compensazioni che, nella legge 160, slittano di un anno. Ad esempio, un investimento effettuato a dicembre 2020 rientra sicuramente in entrambe le norme. Al 18 gennaio, però, si potrà effettuare la scelta solo se il bene è entrato in funzione (o interconnesso) sempre nel 2020. Se l’entrata in funzione (o interconnessione) è avvenuta nei primi giorni del 2021, infatti, la compensazione immediata spetta solo avvalendosi della legge 178; con la legge 160, invece, si slitta al 17 gennaio 2022 (anno successivo all’entrata in funzione). Occorre infine prestare cura al codice da indicare e, soprattutto, all’integrazione della fattura del fornitore dove (con le modalità della risposta 438/2019) si dovrà richiamare la legge “giusta”.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)