Codice Ambientale (D.Lgs 152/06) art. 183
Le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti sono piuttosto stringenti con l’obiettivo di garantire la loro tracciabilità, soprattutto se pericolosi. Per contrastare le organizzazioni criminali, il traffico illecito e gli effetti dannosi dei rifiuti sulla salute e l’ambiente tutta la loro gestione è stata regolamentata.
L’Unione Europea ha indicato in specifici Regolamenti e Direttive i principi per la corretta gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi. Inoltre, sono regolamentate anche le autorizzazioni che le varie figure professionali devono possedere per poter gestire i rifiuti. Tra le varie figure, anche l’intermediario, oltre a determinate competenze deve possedere l’autorizzazione ad esercitare la propria professione. L’intermediario dei rifiuti è definito dal Codice Ambientale (D.Lgs 152/06) all’art. 183 come “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.
Secondo il regolamento comunitario 1013‐2006 è intermediario “chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall’articolo 12 della direttiva 2006‐12‐CE”.
Il ruolo principale dell’intermediario rifiuti è quello di anello di congiunzione tra il produttore/detentore del rifiuto da una parte e il trasportatore o direttamente il destinatario finale dall’altra. L’intermediario si adopera per assicurare al produttore la collocazione migliore del rifiuto, anche sotto il profilo economico. Attraverso una propria scelta seleziona e connette le figure del ciclo di gestione, basandosi sulle proprie competenze e conoscenze. Ovviamente tutte le figure interessate devo possedere l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e avere l’autorizzazione alla gestione dei codici CER relativi ai rifiuti trattati.
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