Industria 4.0: perizia giurata, asseverata e data certa

La Legge 160/19, al comma 195, nel passaggio da iperammortamento a credito di imposta, ha concesso alle imprese la possibilità di produrre una perizia semplice e non giurata, obbligatoria per investimenti oltre 300mila euro.

Così facendo le imprese hanno perso l’attestazione di data certa sul documento che veniva garantita con il giuramento. Rimangono nella stessa situazione anche le imprese che beneficiano del credito d’imposta con la nuova disciplina operante dal 16 novembre 2020, in quanto la Legge 178/20 (comma 1062) ha previsto l’obbligo dell’asseverazione e non del giuramento. Dopo quanto previsto dai vari provvedimenti che dal 2017 sono stati emanati sul tema, sarebbe opportuno che le imprese fossero informate sui criteri che l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico riterranno validi per accertare la data di interconnessione e, se indispensabile, di acquisizione della perizia. La circolare Entrate-Mise 4/17 ha precisato che l’acquisizione della perizia tecnica giurata (quando obbligatoria) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi del regime dell’iper-ammortamento. La sola verifica delle caratteristiche tecniche dei beni non sarebbe di per sé sufficiente a far scattare il diritto al regime agevolato, almeno secondo la risoluzione 152/E/17 (supportata dalla circolare Mise 547750/17 ): “la consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovrà risultare da un atto avente data certa: ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata”.

La risoluzione 27/E/18 porta chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa. Specifica che, qualora l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione spetta a iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti. L’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce uno slittamento della fruizione del beneficio. La circolare del 1° marzo 2019 precisa che “in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell’iperammortamento è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa”. I tecnici che hanno continuato a giurare le perizia hanno certamente assolto alla necessità di fornire il documento di una data certa; per gli altri, sembra necessario un ulteriore chiarimento, laddove non abbiano ad esempio provveduto alla trasmissione del documento tramite Pec.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

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