Il ruolo del Preposto: relazione intermedia sull’attività svolta

Data pubblicazione: 16/05/2022

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati ha approvato in data 20 aprile 2022  la relazione intermedia sull’attività svolta.

Tra gli aspetti approfonditi, c’è quello della figura del preposto in relazione alle modifiche apportate dal DL 146/2021. 

Nella relazione della Commissione assumono rilievo le seguenti considerazioni:

  • l’obbligo di vigilanza non consiste in un obbligo di presenza continuativa di un preposto per ogni attività di lavoro;
  • nel caso di attività svolta fuori sede da una squadra può essere opportuno che la squadra abbia un suo preposto; al contrario, nel caso di più squadre che lavorino in uno stesso ambiente circoscritto, si potrà nominare un solo preposto per tutte le squadre
  • A conferma dei suesposti principi, si segnala una importante pronuncia della Corte di Cassazione che ha stabilito che “il compito del preposto non è quello di sorvegliare a vista ed ininterrottamente da vicino il lavoratore, ma di assicurarsi personalmente che questi esegua le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli strumenti di protezione prescritti. Ciò il preposto può farlo anche allontanandosi dal luogo dove si trova il lavoratore, dedicandosi ad altri compiti di sorveglianza e di lavoro, purchè quando effettua il controllo si assicuri in modo efficace (senza tollerare non conformita) personalmente e senza intermediazione di altri dell’osservanza degli ordini impartiti”.
  • un lavoratore non può essere il preposto di sé stesso, per cui, nel caso di una impresa con un solo lavoratore il ruolo di preposto dovrà essere svolto dal suo datore di lavoro. Anche nel caso di un lavoratore o più lavoratori che normalmente vengano inviati ad effettuare lavori fuori sede senza un preposto, il datore di lavoro o i dirigenti dovranno organizzare un sistema di vigilanza random a cura di un preposto itinerante, in mancanza del quale l’obbligo di vigilanza di cui all’art. 19, che è un obbligo irrununciabile, ricadrà sui dirigenti o sullo stesso datore di lavoro.

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Fonte: Confindustria Brescia