Garante della privacy: la protezione dei dati personali nel contesto emergenziale

Data pubblicazione: 23/02/2021

Il Garante italiano per la privacy nei giorni scorsi, attraverso le Faq pubblicate sul suo portale, ha voluto rispondere alle domande, sempre più frequenti, inerenti la vaccinazione contro il Covid dei dipendenti delle aziende, in particolar modo riguardo alla possibilità di venire a conoscenza, direttamente o tramite il medico del lavoro, su chi di essi abbia effettuato il vaccino, nonché se possa chiedere loro di farlo per poter operare in sicurezza, soprattutto in ambiti come la sanità.

Sono state così fornite indicazioni utili ad imprese, enti ed amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti e di evitare potenziali effetti discriminatori.

Nello specifico, il datore di lavoro non può acquisire, nemmeno con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del D.Lgs 81/2008).

(Fonte: Garante per la privacy)